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Il visto di ingresso

Il visto d’ingresso, finalizzato ad una valutazione preventiva dello straniero extracomunitario, è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Il visto viene rilasciato, se ne ricorrono i requisiti e le condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, in relazione alla domanda presentata ed alla relativa documentazione.

Tipi di visto

 

Costi del rilascio del visto

Le tariffe per tutte le tipologie di visto dei paesi dell’area Schengen vanno dai € 60 ai € 35 (Minori tra i sei e i dodici anni).
Il costo del visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D) è di  € 105.
In base agli Accordi di facilitazione in essere con l’Unione Europea, ai cittadini dei seguenti Paesi, limitatamente ai visti di tipo A, B e C, la tariffa da applicarsi è di € 35: Ucraina, Federazione Russa, FYROM, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania e Moldova.

Le seguenti categorie di richiedenti di paesi terzi sono esenti dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande di visto:

  • minori di 6 anni (breve soggiorno);
  • familiari di cittadini UE (entro il II grado) e di cittadini svizzeri;
  • studenti (lungo soggiorno);
  • alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica (breve soggiorno);
  • ricercatori quali definiti nella raccomandazione 2005/761/CE del 28.09.2005.

Tali diritti verranno riscossi nella moneta nazionale del Paese in cui è stata presentata la domanda.

Paesi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto
I Paesi i cui cittadini che sono soggetti all’obbligo di visto sono elencati qui.
Gli Stati i cui cittadini NON sono soggetti all’obbligo di visto per soggiorni di durata massima di 90 giorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva sono indicati qui.

Domanda per il rilascio del visto
La domanda di visto deve essere presentata per iscritto, sull’apposito modulo, compilato e sottoscritto dallo straniero. Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno.

Alla domanda è necessario allegare:

  • passaporto o altro documento di viaggio equipollente in corso di validità;
  • foto formato tessera;
  • documentazione che dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il rientro in patria (comprovante anche dal possesso del biglietto di ritorno);
  • documentazione che dimostri il motivo, la durata e il luogo del soggiorno;
  • documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto;
  • le condizioni di alloggio;
  • per i familiari al seguito è necessaria la documentazione comprovante: il grado di parentela, il matrimonio, la minore età o l’invalidità al lavoro;
  • nulla osta nei casi di primo ingresso per motivi di lavoro subordinato o motivi di famiglia.

Entro 90 giorni della data di presentazione della domanda le autorità diplomatiche italiane rilasciano o rifiutano il visto.

 

1) Visto per lavoro subordinato o dipendente

Consente l’ingresso in Italia, allo straniero chiamato in base al Decreto flussi annuale, da un datore di lavoro per un lavoro subordinato. Il Decreto Flussi è un atto annuale del Governo con il quale viene stabilito quanti cittadini non comunitari possono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato. L’apertura dei flussi di ingresso è pubblicata ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale e va in base a quote (un numero predefinito di ingressi).

Requisiti:

 
La richiesta di nulla osta al lavoro deve contenere:

  • generalità del datore di lavoro;
  • generalità del lavoratore;
  • l’impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;
  • la sede in cui verrà svolta l’attività lavorativa;
  • la modalità di alloggio.

 
Alla richiesta devono essere allegati:

  • fotocopia del documento di identità del lavoratore straniero;
  • fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.

Il datore di lavoro può presentare la richiesta di nullaosta al lavoro presso il Patronato INAC.

 

2) Visto per lavoro autonomo

Consente l’ingresso in Italia allo straniero che vuole esercitare un’attività professionale o lavorativa autonoma. Anche il visto per Lavoro autonomo rientra nel Decreto flussi.

Requisiti:

  • risorse adeguate per l’esercizio dell’attività da intraprendere in Italia (nel 2015 ammontavano a 5.382,24 euro);
  • requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività e, dove richiesto, l’iscrizione in albi e registri;
  • attestazione dell’autorità competente, in data non anteriore a tre mesi, che dichiari che non ci sono impedimenti al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività da svolgere;
  • disponibilità di un alloggio adeguato;
  • dimostrare di disporre un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.500,00).

 

3) Visto per ricongiungimento familiare

Il visto per Ricongiungimento familiare viene rilasciato al familiare residente all’estero, mentre la richiesta di nullaosta viene presentata dal cittadino straniero regolarmente residente in Italia.

La richiesta di nullaosta può essere presentata presso il Patronato INAC. Può essere richiesta per i seguenti familiari:

  • coniuge, solo se maggiorenne;
  • figli minori o maggiorenni con invalidità totale;
  • genitori a carico o con più di 65 anni con assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, se gli altri figli in patria non possono provvedere a loro;
  • figli stranieri maggiorenni in adozione da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall’autorità giudiziaria italiana competente.

 
Requisiti:

  • possesso del Permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno non inferiore a un anno per: lavoro subordinato, autonomo, asilo, studio o motivi religiosi;
  • disponibilità di un alloggio*;
  • reddito annuo di almeno 8.737,36 euro per l’anno 2016 per un familiare, di 11.649,82 euro per due familiari, di 14.562,27 euro per tre familiari. Per più di un figlio minore di 14 anni, oppure se il richiedente è titolare dello status di protezione sussidiaria, il reddito deve essere pari a 11.649,82 euro. Per la determinazione del reddito si tiene conto del reddito complessivo dei familiari conviventi del richiedente*.

*Ai cittadini titolari dello status di Rifugiati non è richiesto nessun requisito di reddito e di alloggio.

Semplificando i passaggi per un ricongiungimento familiare sono i seguenti:

  • presentazione della domanda via internet;
  • convocazione allo Sportello unico per l’immigrazione per consegnare i documenti (reddito, alloggio, ecc.);
  • rilascio del nullaosta all’ingresso del familiare;
  • rilascio del visto al familiare all’estero che può così entrare in Italia.

 

4) Visto per studio

Consente l’ingresso al fine di seguire corsi universitari, di studio o formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati.

Requisiti:

  • documento d’identità valido;
  • documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere (es. iscrizione all’Università);
  • adeguate garanzie circa i mezzi di sussistenza sufficienti (pari a non meno di 350,57 euro per ogni mese di durata dell’anno accademico) o borse di studio;
    disponibilità in Italia di un alloggio idoneo;
  • la somma occorrente per il rimpatrio (comprovabile anche con il biglietto di ritorno aperto);
  • copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;
  • età maggiore di anni 14.

 

5) Visto per cure mediche

Consente l’ingresso allo straniero che ha la necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane pubbliche o private.

Requisiti:

  • dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata;
  • attestazione dell’avvenuto deposito di una somma cauzionale, tenendo conto del costo previsto delle cure richieste;
  • documentazione attestante la disponibilità di vitto e alloggio per l’accompagnatore.

Il visto per cure mediche può essere rilasciato anche per l’accompagnatore, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza.

Lo straniero (accompagnatore) autorizzato a soggiornare in Italia per assistere un minore che ha problemi psicofisici, può ottenere un permesso di soggiorno per “assistenza minore”, che consente di lavorare ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

 

6) Visto per affari

Consente l’ingresso per contatti e trattative.

Requisiti:

  • la condizione di “operatore economico-commerciale” del richiedente;
  • la finalità economico-commerciale del viaggio;
  • l’esistenza e l’effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedono il rilascio del visto in favore dell’operatore straniero;
  • adeguati mezzi di sussistenza.

La pratica sarà più veloce se gli operatori stranieri sono in possesso di una “dichiarazione di invito” da parte di un’impresa del settore manifatturiero o dei servizi connessi all’industria, regolarmente operante in Italia.

Il visto per affari può essere rilasciato anche per gli accompagnatori, purché siano documentate le ragioni di lavoro.

Una volta in Italia non è necessario richiedere il permesso di soggiorno ma è obbligatorio compilare una dichiarazione di presenza presso la Questura competente entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.

 

7) Visto per turismo

Consente l’ingresso allo straniero che per motivi turistici soggiorna in Italia per un periodo massimo di 90 giorni.

Requisiti:

  • adeguati mezzi finanziari di sostentamento;
  • biglietto di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
  • la disponibilità di un alloggio (casa, albergo, ecc.).

Nel caso d’invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, è necessaria una “dichiarazione d’invito” che attesti la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti.  Nel caso in cui non sussistano tali mezzi, la dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento bancario effettuato presso una banca operante in Italia da parte di colui che invita in favore del cittadino straniero richiedente il visto, per l’importo relativo ai mezzi di sussistenza.

Il visto per turismo non consente di lavorare. Non è necessario richiedere il permesso di soggiorno ma è obbligatorio compilare una dichiarazione di presenza in Questura entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.

 

8) Visto per adozione

Consente di adottare o prendere in affidamento un minore straniero per un soggiorno permanente.

Requisiti:

  • autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali;
  • dichiarazione di idoneità all’adozione, rilasciata dal tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti;
  • provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale;
  • dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall’autorità consolare italiana competente per luogo d’emissione del provvedimento.

Una volta arrivato in Italia il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non deve richiedere il permesso di soggiorno ma acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana.

 

9) Visto per motivi religiosi

Consente l’ingresso allo straniero se:

  • religioso con ordinazione sacerdotale;
  • ministro di culto appartenente ad una organizzazione iscritta nell’elenco del Ministero dell’Interno;
  • partecipante a manifestazioni di culto;
    esercita attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

 
Requisiti:

  • effetiva condizione di “religioso”;
  • documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività presentate a motivo del soggiorno;
  • nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti reliogiosi, l’intressato deve disporre di mezzi di sussistenza sufficienti.

 

10) Visto per missione

Consente l’ingresso allo straniero che deve recarsi in Italia per ragioni politiche, governative o di pubblica utilità.

È rilasciato alle seguenti categorie:

  • Stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, invitati in Italia nell’espletamento delle loro funzioni;
  • privati cittadini che per l’importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l’Italia.

Un analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.

 

11) Visto diplomatico

Consente l’ingresso in Italia ai possessori di:

  • passaporto diplomatico o di servizio, destinati a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari straniere in Italia o presso la Santa Sede.

Le richieste dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale e la concessione del visto sarà sempre subordinata al preventivo nullaosta rilasciato dal servizio del cerimoniale del Ministero Affari Esteri.
Il visto diplomatico è rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.

 

12) Visto per invito

Consente l’ingresso allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, come ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale.
L’ente invitante decide la durata del visto e le spese di soggiorno sono a suo carico.

 

13) Visto per vacanze lavoro

Consente l’ingresso al cittadino appartenente ad un Paese con cui l’Italia abbia stipulato degli specifici accordi, tale quota è stabilita al di fuori del numero d’ingressi del decreto flussi (art. 27 T.U.).
La durata massima del visto è di due anni. Per gli sportivi stranieri il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Coni (art. 40, comma 16).
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto della disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti.

 

14) Visto per gara sportiva

Consente l’ingresso allo straniero che vuole partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, purché dimostri di essere:

  • sportivo;
  • allenatore;
  • direttore tecnico-sportivo;
  • preparatore atletico;
  • accompagnatore.

 
Requisiti:

  • comunicazione scritta del C.O.N.I o della Federazione sportiva italiana che confermi la notorietà della competizione e la partecipazione dell’atleta o del gruppo sportivo;
  • lista ufficiale di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentate dagli  enti sportivi stranieri, con l’indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi;
  • adeguati mezzi di sussistenza.

 

15) Visto per residenza elettiva

Consente l’ingresso allo straniero che intende stabilirsi in Italia ed è in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.

Requisiti:

  • disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza;
  • ampie risorse economiche (es. pensione, vitalizi, possesso di proprietà immobiliari, titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato).

Al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, potrà essere rilasciato analogo visto solo a condizione che le suddette capacità finanziarie siano adeguate.

 

16) Visto per transito

Consente di attraversare il territorio dello Stato italiano nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo. È concesso a condizione che sia dimostrata l’effettiva necessità o convenienza di transitare attraverso lo spazio Schengen.

La concessione del visto è sempre subordinata:

  • alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per “turismo”;
  • al possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.

Il visto per transito è rilasciato ai marittimi che intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen

 

17) Visto per trasporto

Consente l’ingresso in Italia allo straniero per brevi periodi al fine di svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone, sia per via terrestre che per via aerea (es. autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati).

Requisiti:

  • documentazione attestante la condizione professionale dei richiedenti;
  • documentazione inerente l’attività da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.

 

18) Visto per reingresso

Il “visto di reingresso” viene rilasciato ai cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno valido in Italia, ma che si trova all’estero e vogliono fare rientro nel territorio nazionale.

Viene rilasciato nei seguenti casi:

  • Se il permesso di soggiorno scade durante il periodo di vacanza nel paese di origine, lo straniero deve recarsi presso la competente rappresentanza diplomatica/consolare munito del permesso di soggiorno scaduto e “prenotare” il rilascio di un visto di reingresso comunicando la data entro la quale farà ritorno in Italia. E’ necessario che il permesso di soggiorno non sia scaduto da più di 60 giorni (fino a 6 mesi in caso di documentati gravi motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un suo parente di primo grado), pena l’impossibilità di ottenere il suddetto visto e conseguentemente di non poter far rientro in Italia;
  • Se lo straniero smarrisce, in viaggio, il proprio permesso di soggiorno, è sufficiente, produrre originale o copia autenticata della denuncia di furto o smarrimento resa innanzi alle competenti Autorità di Polizia (tradotta e legalizzata) presso il Consolato italiano.

 

21/03/2016

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