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I nulla osta

 

Nulla osta per visto per ricongiungimento familiare

Il nulla osta è il documento necessario per ottenere il visto di primo ingresso per motivi familiari.
Il nulla osta per ricongiungimento familiare viene rilasciato su richiesta del familiare, residente in Italia, dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) della Prefettura del luogo di dimora. Esso viene fatto esclusivamente per via telematica attraverso il sito del Ministero dell’Interno.

Per la compilazione e l’inoltro della domanda telematica del nulla osta per motivi familiari rivolgiti al Patronato INAC.

Entro 180 giorni dalla richiesta, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta, il quale viene:
– spedito al consolato all’estero;
– consegnato al familiare che ne ha fatto richiesta. Quest’ultimo si occuperà di spedirlo al familiare residente all’estero.
Con il nulla osta lo straniero, entro e non oltre 6 mesi, deve ritirare presso il Consolato italiano il visto di ingresso ed entrare in Italia.

Può richiedere il ricongiungimento familiare chi è titolare di:

  • permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno;
  • permesso per asilo politico;
  • permesso per protezione sussidiaria;
  • permesso per motivi di studio;
  • permesso per motivi religiosi;
  • permesso per motivi familiari;
  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • permesso per attesa cittadinanza.

 

NB: il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita all’inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare

I cittadini non comunitari possono richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
  • figli minori, a condizione che non siano coniugati. I Minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli naturali;
  • i figli minori del coniuge o nati fuori dal matrimonio, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I Minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli naturali;
  • figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e non coniugati con altro coniuge regolarmente soggiornante oppure;
  • genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute, e non coniugati con altro coniuge regolarmente soggiornante;
  • è consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore.
  • degli ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato.

 

La procedura

La procedura per il rilascio del nulla osta si divide in due fasi:
1) verifica dei requisiti oggettivi ossia:  titolo di soggiorno, reddito, alloggio ed in capo allo Sportello Unico per l’immigrazione.
2) Ottenimento del visto di ingresso tramite la verifica dei legami soggettivi, quali i legami di parentela  e gli  altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Questa fase è effettuata dalle rappresentanze  consolari all’estero.

In via generale per la presentazione della domanda saranno necessari:

  • copia del permesso di soggiorno di cui si è titolari. La durata complessiva del permesso di soggiorno deve essere di almeno un anno. E’ possibile presentare la richiesta anche se in possesso di ricevuta di rinnovo o rilascio del permesso;
  • marca da bollo di euro 16,00 il numero della marca da bollo dovrà essere inserito all’interno dei campi riservati nei moduli informatici. L’originale della marca da bollo andrà esibito all’atto della convocazione allo Sportello Unico;
  • passaporto del richiedente;
  • copia del passaporto dei familiari da ricongiungere.

 

I requisiti e la documentazione per ottenere il nulla osta per ricongiungimento familiare

 

Il reddito

  • Reddito per l’anno 2015 di almeno 8.746,14 euro per un familiare, 11.661,52 euro per due familiari, 14.576,90 euro per tre familiari. Per più di un  figlio  minore di 14 anni, oppure se il richiedente è titolare dello status di protezione sussidiaria, il reddito deve essere pari a 11.661,52 euro.
    Nel dimostrare la disponibilità del reddito non si tiene conto solo del reddito del richiedente, ma del reddito complessivo dei familiari conviventi del richiedente.

N.B: secondo la Sentenza Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 – procedimento C-578/08 la valutazione dei requisiti di reddito deve tener conto, in sede di giudizio contro un eventuale diniego al ricongiungimento, anche di altri elementi quali la natura e la solidità dei vincoli familiari, della durata dell’unione matrimoniale, della durata del soggiorno nello Stato membro, dei legami con il paese di origine.

Inoltre:
Il richiedente deve esibire ulteriore documentazione attestante il reddito a seconda che si tratti di un lavoratore dipendente, lavoratore domestico o lavoratore autonomo. (Vedi la lista; http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ricongiungimento_familiare.pdf ).
La documentazione che attesta la sussistenza del requisito di reddito deve essere consegnata presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione al momento della convocazione.

La disponibilità di un alloggio

L’alloggio deve essere conforme ai requisiti di idoneità alloggiativa (ossia deve rispettare i parametri della legge) e ai criteri igienico sanitari; la certificazione è rilasciata dagli uffici comunali competenti.
Il richiedente deve esibire copia del contratto di locazione, atto di proprietà dell’alloggio o contratto di comodato gratuito.
Se colui che ha fatto richiesta di ricongiungimento familiare è ospitato è necessario ottenere il consenso del titolare dell’alloggio, tramite una dichiarazione autenticata.
Nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento con un figlio minore di anni 14, sia che sia solo, sia che sia al seguito di uno dei genitori, la dichiarazione del titolare dell’alloggio diventa sufficiente, in alternativa al certificato di idoneità alloggiativa.
N.B: I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza ne’ del requisito di reddito, ne’ della disponibilità di un alloggio.

 

Nulla osta per lavoro subordinato

Il datore di lavoro italiano o straniero, residente in Italia, che intenda assumere un lavoratore residente all’estero, lo deve fare nell’ambito delle quote di ingresso che sono stabilite dal “Decreto Flussi”.
La procedura per richiedere l’assunzione del lavoratore è telematica ed è svolta dal datore di lavoro stesso, tramite un apposito modello del sistema telematico. Il datore di lavoro dovrà dimostrare di possedere:
– un reddito minimo;
– un’idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
– la proposta di un contratto di soggiorno (contenente prestazioni, orario, contratto di lavoro); in caso di provvedimento di allontanamento, il datore si impegnerà a pagare il viaggio di ritorno al paese di origine.
La richiesta di nulla osta predisposto dal datore di lavoro deve contenere, oltre alle proprie generalità e quelle del lavoratore, l’indicazione della sede in cui verrà svolta l’attività lavorativa e l’impegno ad assicurare il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

Il datore di lavoro può presentare la richiesta presso il Patronato INAC.

Il rilascio del nulla osta avviene da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione.
Lo Sportello Unico consegnerà il nulla osta al datore di lavoro, che si preoccuperà di consegnarlo al lavoratore; oppure su richiesta, lo spedirà alla Rappresentanza italiana del luogo di residenza del lavoratore straniero, dove quest’ultimo si recherà per ricevere il nulla osta.
N.B. Le domande di assunzione sono sempre molto più numerose delle quote disponibili, dunque è necessario inviare la domanda di ingresso per lavoro subordinato a partire dai primi secondi dopo lo scoccare dell’orario e della data indicati nel decreto legge.

 

Nulla osta per lavoro subordinato stagionale

Il datore di lavoro italiano o straniero, residente in Italia, che intenda assumere un lavoratore residente all’estero per motivi di lavoro stagionale (la durata del rapporto di lavoro stagionale è compresa tra un minimo di 20 giorni e un massimo di 9 mesi), lo deve fare nell’ambito delle quote di ingresso che sono stabilite dal “Decreto Flussi”.
La procedura per richiedere l’assunzione del lavoratore è telematica ed è svolta dal datore di lavoro stesso, tramite un apposito modello del sistema telematico (Modello C per le istanze di nulla osta al lavoro stagionale). La domanda di assunzione può essere fatta solo in ambito di lavoro agricolo, turistico e alberghiero e sono esclusi i lavoratori stagionali domestici.
La richiesta di nulla osta al lavoro stagionale può essere con validità “non pluriennale” o “pluriennale”; quest’ultima riguarda i lavoratori che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni precedenti e consecutivi.
È permesso l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale di lavoratori provenienti da: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.

Il datore di lavoro che fa richiesta del lavoratore dovrà dimostrare di possedere:
– un reddito minimo;
– un’idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
– la proposta di un contratto di soggiorno (contenente prestazioni, orario, contratto di lavoro,data presunta di inizio lavoro); in caso di provvedimento di allontanamento, il datore si impegnerà a pagare il viaggio di ritorno al paese di origine.
La richiesta di nulla osta predisposto dal datore di lavoro deve contenere, oltre alle proprie generalità e quelle del lavoratore, l’indicazione della sede in cui verrà svolta l’attività lavorativa, necessaria ai fini dell’individuazione dello Sportello Unico competente al rilascio del nulla osta e l’impegno ad assicurare il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

Il datore di lavoro può presentare la richiesta presso il Patronato INAC.

Il rilascio del nulla osta avviene da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione. Lo Sportello Unico consegnerà il nulla osta al datore di lavoro, che si preoccuperà di consegnarlo al lavoratore; oppure su richiesta, lo spedirà alla Rappresentanza italiana del luogo di residenza del lavoratore straniero, dove quest’ultimo si recherà per ricevere il nulla osta.
N.B. Le domande di assunzione sono sempre molto più numerose delle quote disponibili, dunque è necessario inviare la domanda di ingresso per lavoro subordinato a partire dai primi secondi dopo lo scoccare dell’orario e della data indicati nel decreto legge.

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