Home Contatti

STATUTO REGIONALE

(Download pdf statuto regionale)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita la Confederazione Italiana Agricoltori, Associazione Regionale del Piemonte associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Torino. Essa usa la denominazione Confederazione Italiana Agricoltori e i relativi logotipo (CIA, seguito dalla specificazione Associazione Regionale del Piemonte) e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CIA Nazionale, prendendo atto che la proprietà esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CIA Nazionale.

La CIA – Associazione Regionale del Piemonte si riconosce nell’identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CIA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle imprese agricole, delle loro imprenditrici e dei loro imprenditori e delle relative forme associate e di tutti coloro che operano in ambito rurale. Essa rappresenta e tutela pure i concedenti di fondi rustici e tutti coloro che operano a qualunque titolo nell’ambito del comparto produttivo agricolo o in qualunque fase della filiera agroalimentare.

La CIA – Associazione Regionale del Piemonte concorre a costituire il sistema CIA ed è costituita da tutti gli associati che, tramite le CIA Associazioni Provinciali e interprovinciali, hanno aderito alla CIA, e che hanno la sede della loro impresa o della loro attività ovvero il loro domicilio o residenza nel territorio Regionale del Piemonte. Aderisce alla Cia Associazione Regionale del Piemonte la Associazione Contadini Biellesi con sede in Biella.

La CIA – Associazione Regionale del Piemonte costituisce l’ambito di rappresentanza politica e sindacale degli agricoltori e delle imprese agricole associate nella regione Piemonte e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli necessari.

La CIA – Associazione Regionale del Piemonte promuove e coordina le attività e le iniziative delle Associazioni di persone e dei Gruppi di interesse economico nell’ ambito regionale.

Art. 2 – Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1 la CIA – Associazione Regionale del Piemonte persegue i seguenti scopi e svolge, in particolare, le seguenti attività:

rappresenta e tutela gli interessi degli imprenditori e delle imprenditrici agricole, delle imprese agricole e di tutti gli altri associati, delle CIA Provinciali e interprovinciali, dell’Associazione Contadini Biellesi e del sistema CIA nel suo complesso, nell’ambito regionale e presso le istituzioni regionali;
svolge il ruolo di elaborazione, indirizzo e coordinamento delle politiche confederali a livello regionale, promuove e verifica le azioni e le iniziative delle Associazioni di Persone e dei Gruppi di Interesse Economico;
è titolare dei rapporti e stipula accordi con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole, economiche, sociali e sindacali e con le forze politiche e le Istituzioni di livello regionale;
definisce le politiche finanziarie e gli strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi;
stipula accordi, contratti sindacali e interprofessionali nonché accordi di filiera, eventualmente d’intesa con i Gruppi di interesse economico operanti nella regione per quanto attiene i rispettivi settori produttivi;
stabilisce il trattamento normativo ed economico del proprio personale dipendente, tenendo conto dei criteri e principi che il sistema CIA adotta riguardo ai rapporti di lavoro;
delibera, su proposta delle Associazioni interessate e d’intesa con le Associazioni territoriali, costituite nella Regione, previo parere della direzione nazionale, livelli associativi interprovinciali, mediante la fusione di una o più associazioni provinciali, secondo principi di economicità ed efficienza di gestione;
opera nell’ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in una logica di sistema CIA, anche in ambito extraregionale;
promuove, nell’ambito degli obiettivi del sistema CIA e della sua politica, il recepimento e l’attuazione dei provvedimenti comunitari finalizzati allo sviluppo, rapportandosi autonomamente con la Regione Piemonte;
10. promuove studi e ricerche

11. costituisce società, Enti ed Istituti per l’erogazione di servizi in attuazione di disposizioni legislative regionali e/o nazionali, anche a supporto delle CIA Provinciali, interprovinciali e dell’Associazione Contadini Biellesi e in sinergia con il sistema CIA;

12. sviluppa e promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, azioni di supporto alle CIA provinciali, ad altri livelli o articolazioni associative confederali, servizi qualificati di assistenza e consulenza alle imprese agricole associate, favorendo, nell’ambito del rispettivo territorio regionale, politiche organizzative confederali in grado di realizzare consistenti economie di scala;

13. opera per la valorizzazione e l’integrazione del sistema regionale, coordina e promuove l’applicazione di sistemi operativi a rete, diffondono le conoscenze, coordina e promuove la formazione degli operatori e dei dirigenti dell’intero sistema confederale regionale. Promuove, coordina e gestisce strumenti informativi interni ed esterni

TITOLO II

Rapporti con il sistema CIA

Art. 3 – La CIA – Associazione Regionale del Piemonte componente il sistema CIA

La CIA – Associazione Regionale del Piemonte quale componente il sistema CIA, recepisce a fa propri i principi e gli obblighi stabiliti nell’art. 20 dello statuto nazionale CIA, nei modi stabiliti nel presente statuto. Ed in particolare:

a) Il codice etico, il regolamento della CIA ed il regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti, la disciplina delle incompatibilità, di cui almeno ai primi quattro commi dell’art. 35 dello Statuto Nazionale, vengono integralmente recepiti.

b) il presidente dell’associazione Regionale deve essere un imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA;

c) gli organi provinciali, esclusi gli organi di garanzia (collegio dei revisori e collegio dei garanti) sono composti per almeno i 2/3 da imprenditori agricoli,

d) la presenza di donne nelle assemblee e negli organi direttivi provinciali, in relazione al numero effettivo delle associate sul totale degli iscritti e comunque non inferiore al 20%;

e) la durata in carica del Presidente per non più di due mandati pieni e consecutivi;

f) la separazione delle funzioni di rappresentanza politico- sindacale, di competenza degli organi, dalla gestione, affidata della struttura, composta di funzionari e dipendenti facente capo al Direttore, unico responsabile del corretto e regolare andamento del livello confederale Regionale.

g) La effettiva partecipazione degli iscritti alla vita associativa di tutte le componenti della CIA, anche mediante la determinazione di deleghe successive;

h) L’obbligo di garantire la contribuzione al sistema CIA con il versamento di quote associative secondo modalità e quantità stabilite dall’Assemblea Nazionale;

i) la presenza di una sola associazione per ogni livello territoriale di riferimento, salvo eventuali deroghe speciali deliberate dalla Direzione Nazionale della CIA;

j) la messa a disposizione del sistema CIA, dei dati associativi e quant’altro necessario al conseguimento degli scopi sociali;

k) l’accettazione espressa dei provvedimenti di commissariamento e degli altri provvedimenti sanzionatori previsti nello statuto nazionale anche nei confronti dei singoli associati, secondo le modalità specificate nel regolamento nazionale;

l) il concorso nella nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l’espressa accettazione delle decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CIA.

art. 4 – Rapporti con le Associazioni Provinciali e con la CIA Nazionale

La CIA – Associazione Regionale del Piemonte .riconosce il ruolo di rappresentanza politica e sindacale delle CIA Associazioni Provinciali , Interprovinciali e dell’Associazione Contadini Biellesi della Provincia di Biella, costituite nella Regione, nelle sedi istituzionali e politiche delle rispettive province, nonché la funzione di concorrere alla determinazione delle azioni di tutela delle imprese agricole associate in ambito provinciale.

La CIA – Associazione Regionale del Piemonte riconosce alle CIA Associazioni Provinciali, Interprovinciali ed alla Associazione Contadini Biellesi della provincia di Biella, costituite nella Regione Piemonte, la funzione di promozione e coordinamento delle attività e delle iniziative delle Associazioni di persone e dei Gruppi di interesse economico in ambito provinciale.

La CIA – Associazione Regionale del Piemonte riconosce il ruolo della CIA Nazionale, in cui si realizza la sintesi politica del sistema CIA; questo è rappresentato in sede nazionale, europea ed internazionale dalla CIA Nazionale.

Art. 5 – Rapporti con le associazioni di persone e con i gruppi di interesse

La CIA – Associazione Regionale del Piemonte , riconosce il valore sociale delle attività svolte dalla Associazione Nazionale Pensionati, ANP-CIA, l’importanza fondamentale della presenza delle imprenditrici agricole e dei giovani imprenditori nella vita della Associazione nonché il valore strategico delle politiche settoriali per la qualificazione e lo sviluppo delle imprese agricole e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, pertanto promuove la costituzione dei livelli associativi delle Associazioni di persone e dei gruppi di interesse nell’ambito del sistema confederale Regionale.

Negli organi direttivi della CIA Associazione Regionale del Piemonte è garantita la presenza di giovani, donne e pensionati nella loro espressione delle Associazioni di persone.

TITOLO III

Gli organi della CIA – Associazione Regionale del Piemonte

Art. 6 – Composizione degli organi della CIA-Associazione Regionale del Piemonte

Gli organi della CIA-Associazione Regionale del Piemonte sono composti, per almeno i 2/3 da imprenditrici e imprenditori agricoli iscritti alla CIA e la presenza di donne nelle assemblee e negli organi direttivi provinciali è in relazione al numero effettivo delle associate sul totale degli iscritti e comunque non inferiore al 20%.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E’ proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 7 – Gli organi della CIA-Associazione Regionale del Piemonte

Gli organi della CIA-Associazione Regionale del Piemonte sono:

– l’Assemblea

– la Direzione

– la Giunta

– il Presidente

– Il Collegio dei Revisori dei Conti

– il Collegio dei Garanti

Art. 8 – L’Assemblea della CIA-Associazione Regionale del Piemonte

Durata, composizione, poteri e compiti

L’Assemblea Regionale rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l’anno.

Essa è composta fino ad un massimo di ottanta ( 80) membri.

Partecipano alle sedute dell’Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti

e il Collegio dei Garanti.

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo della CIA-Associazione Regionale del

Piemonte.

L’Assemblea:

a) Elegge il Presidente

b) Delibera i criteri relativi alla composizione ed il numero dei componenti la Direzione Regionale e li elegge.

c) Elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

d) Elegge i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

e) stabilisce le linee politiche, di programma e di indirizzo della CIA-Associazione Regionale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell’Agricoltura e delle imprese associate; .

f) Esamina l’andamento della CIA-Associazione Regionale e delle strutture collegate;

g) Esamina il bilancio consuntivo della CIA – Associazione Regionale, proposto dalla Direzione;

h) Indica, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale. Esamina ed approva il bilancio preventivo annuale, proposto dalla Direzione, fissando l’ammontare delle quote associative di spettanza della Cia Regionale.

i) Approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 + 1 dei presenti. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti alla Direzione Nazionale della CIA, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel sistema CIA.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente, su conforme delibera della Giunta in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima.

Le decisioni dell’Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni 4 anni, secondo quanto previsto dalla Direzione Nazionale della CIA, viene convocata dal presidente l’Assemblea Elettiva regionale per:

Deliberare il numero dei componenti della Assemblea Regionale ed eleggerli;

L’assemblea elettiva Regionale è valida quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà + 1 degli aventi diritto; in seconda convocazione potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9 – Direzione, durata composizione e compiti

La Direzione rimane in carica per quattro anni ed è formata da componenti eletti fino ad un numero massimo di trenta ( 30 ) La Direzione è composta secondo i criteri di cui al precedente art. 6

La Direzione:

– elegge uno o più i Vice Presidenti;

– elegge i membri della Giunta, ne determina il numero e l’eventuale compenso;

– delibera iniziative e programmi di carattere politico-sindacale, programmatico e finanziario in sintonia con le linee generali stabilite dall’Assemblea Regionale e con gli indirizzi generali del sistema CIA;

– approva il Regolamento Regionale;

– esercita il controllo sull’attività e i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CIA Associazione Regionale;

– propone alla assemblea, eventuali modifiche al presente statuto;

– nomina i rappresentanti e/o amministratori della CIA nelle società ed enti costituiti o partecipati dalla CIA Regionale;

– adisce il Collegio dei Garanti Regionale al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza, da parte degli associati o dirigenti provinciali del presente Statuto, del Regolamento e del codice etico;

– da esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;

– approva, sulla base delle proposte elaborate dalla Giunta, il bilancio consuntivo,

sottoponendolo all’esame , alla prima seduta utile, dell’Assemblea;

– propone alla Assemblea il bilancio preventivo, e le quote di contribuzione di spettanza della CIA Regionale;

– promuove la costituzione, organizzazione e scioglimento dei Gruppi di Interesse Economico nel proprio territorio;

– ratifica le decisioni prese in via d’urgenza dalla Giunta.

– delibera sugli atti di straordinaria amministrazione non attribuiti ad altri organi

La Direzione è convocata dal Presidente che, sentita la Giunta, ne stabilisce l’ordine del giorno.

Partecipano, se invitati, alle sedute della Direzione, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche soggetti esterni alla CIA.

10. La Giunta, durata- composizione- compiti

La Giunta rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e da un numero massimo fino a otto ( 8 ) membri.

La Giunta:

promuove l’attività politica della CIA-Associazione Regionale;
ha funzioni di rapporti politico/istituzionali verso la Regione Piemonte e tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali, anche a supporto delle CIA Associazioni Provinciali, Interprovinciali e dell’Associazione Contadini Biellesi , costituite nella Regione;
verifica l’attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
convoca l’Assemblea stabilendone l’odg;

La Giunta viene convocata dal Presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Giunta ha il compito di:

a) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore della CIA-Associazione Regionale; disporre la eventuale revoca dell’incarico.

b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CIA-Associazione Regionale, secondo le indicazioni degli organi direttivi della CIA Associazione Regionale ;

c) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla

utilizzazione, sentito il direttore, dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società;

d) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati della direzione, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;

e) esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed Enti promossi o partecipati

direttamente o indirettamente dalla CIA-Associazione Regionale;

f) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine all’osservanza delle norme del presente statuto;

h) decidere, su proposta del Direttore, in merito all’acquisto di beni immobili e decidere, su proposta del Presidente, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CIA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni;

l) deliberare, su proposta del Direttore, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CIA-Associazione Regionale e le assunzioni, i licenziamenti, l’inquadramento contrattuale dei funzionari;

m) dare attuazione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti;

n) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Giunta stessa;

o) presentare alla Direzione il bilancio consuntivo, predisposto dal Direttore , dopo averlo approvato.

p) esaminare ed approvare il bilancio preventivo, predisposto dal Direttore, prima di sottoporlo all’approvazione della Direzione; approvare le eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio;

q) deliberare, su proposta del Direttore, i criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni;

r) ratificare le decisioni prese in via d’urgenza dal Presidente;

s) deliberare su tutti gli atti di ordinaria amministrazione concernenti la gestione della

CIA-Associazione Regionale, su proposta del Direttore;

t) dotarsi di un proprio regolamento;

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori agricoli associati alla CIA – Associazione Regionale del Piemonte.

Il Presidente resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente della CIA-Associazione Regionale del Piemonte;

ha la rappresentanza politica della CIA-Associazione Regionale;
ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CIA-Associazione Regionale;
rappresenta la sintesi del sistema CIA nell’ambito regionale, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
Convoca e presiede la Giunta e la Direzione Regionale.
Presiede i lavori dell’Assemblea Elettiva e dell’Assemblea Regionale
è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
può conferire deleghe per il compimento degli atti nell’ambito delle proprie competenze.

Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 12 – Il Direttore Regionale

Il Direttore Regionale della CIA-Associazione Regionale del Piemonte viene nominato dalla Giunta , su proposta del Presidente.

Il Direttore:

in ossequio alle deleghe formalmente conferitegli dal Presidente è responsabile del funzionamento della struttura della CIA-Associazione Regionale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con autonomia operativa. Qualora,per qualsiasi motivo, venga meno la figura del Direttore le deleghe tornano al Presidente sino a nuova nomina;
è responsabile dell’attuazione delle decisioni degli organi regionali
coadiuva il Presidente e la Giunta nella rappresentanza politica del sistema CIA del Piemonte, collabora alla elaborazione della politica associativa ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;

partecipa alle riunioni di tutti gli organi della CIA-Associazione Regionale, se non diversamente disposto dal Presidente, ed esprime, sulle proposte di delibera, il proprio parere motivato;
propone al Presidente ed alla Giunta l’articolazione della struttura organizzativa della CIA-Associazione Regionale e l’attribuzione o revoca degli incarichi a funzionari/quadri;
propone al Presidente ed alla Giunta l’assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché le proposte di inquadramento contrattuale, dei quadri, dei funzionari e dei dirigenti, ivi compresi quelli assegnati alle Associazioni di persone, sentiti i rispettivi Presidenti. Nell’espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile. Quadri, funzionari e dirigenti rispondono direttamente al Direttore Regionale.
Il Direttore Regionale si coordina con il Direttore nazionale della CIA e con i Direttori provinciali. Il Direttore Regionale presiede e coordina il Comitato Regionale dei Direttori delle diverse strutture territoriali. Il Direttore Regionale e il Comitato dei Direttori, in coerenza con i dettami del regolamento nazionale, relativo ai rapporti tra i responsabili della gestione del sistema Cia, operano, per conseguire, con una attenta gestione economica e finanziaria, l’obiettivo del pareggio di bilancio e un elevato standard di qualità ed efficienza dei servizi agli associati dell’intero sistema CIA nella regione Piemonte;

Il direttore informa delle attività svolte e dei risultati ottenuti gli organi dell’associazione.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall’Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni. Il Collegio dei revisori dei conti nella prima seduta elegge , al suo interno, il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CIA-Associazione Regionale.

Predispone la relazione al Bilancio consuntivo, che viene rimessa alla direzione ed all’assemblea annuale.

Art. 14 – il Collegio Regionale dei Garanti

Il Collegio Regionale dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che non possono avere alcun incarico, ne elettivo ne contrattuale, in alcun organo del Sistema Cia.

Il Collegio Regionale dei Garanti, viene eletto dall’Assemblea della CIA _ Associazione Regionale all’unanimità; rimane in carica per quattro anni. Il Collegio dei Garanti , nella prima seduta, elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice –Presidente.

Il Collegio Regionale dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione su qualunque controversia che insorga tra i singoli associati o tra essi e gli organi dirigenti, tra la CIA -Associazione Regionale del Piemonte e le Associazioni di persone componenti il sistema Regionale CIA

Esso dichiara altresì , quale collegio arbitrale, su domanda del presidente o della Giunta Regionale, la decadenza dalle cariche confederali regionali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CIA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione.

Il collegio dei garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l’istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Il Collegio Regionale dei Garanti adotta Il regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti, in cui sono stabiliti modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, nel il rispetto del principio del contraddittorio

Il Collegio può essere adìto dagli organi e da ogni singolo associato. Avverso pronunce emesse dal Collegio Regionale dei Garanti può essere adìto in sede di appello il Collegio Nazionale dei Garanti.

Art. 15 – Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento nazionale della CIA per la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all’interno del sistema CIA, che nella rappresentanza della CIA in enti ed istituzioni.

Art. 16 – Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di componente la Giunta Regionale, sono incompatibili con l’incarico di:

Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, Consigliere regionale Presidente o membro di Governo nazionale, regionale e provinciale.
Sindaco, Assessore, capogruppo comunale.
Presidente di commissione di Consiglio Regionale e Provinciale
presidente e/o componente degli organi esecutivi di comunità montane e di aziende sanitarie locali;
componente di organi esecutivi dei partiti a livello comunale per comuni oltre 5.000 abitanti, provinciale, regionale e nazionale.
Le incompatibilità di cui sopra comportano l’automatica sospensione dagli organi già al momento della presentazione della candidatura.

Venuta meno la causa di incompatibilità, decorso almeno un anno, l’interessato può essere rieletto negli organi confederali.

Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica od a partecipazione pubblica, ovvero associazioni intercomunali e di circoscrizione, possono essere assunti dagli interessati previo l’assenso della Direzione della CIA di appartenenza, che ne verifica le compatibilità funzionali.

Nessun assenso è necessario per gli incarichi conferiti dalla CIA.

Il Regolamento nazionale definirà le modalità per le candidature e le incompatibilità interne al sistema CIA comprese quelle del Direttore.

TITOLO IV

Autonomia giuridica – amministrativa – finanziaria. Bilancio

Art. 17 – Patrimonio

Il Patrimonio della CIA-Associazione Regionale del Piemonte è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative o straordinarie, versate dagli associati, dai proventi e contributi erogati da Enti pubblici o privati, dagli utili delle società partecipate , da sottoscrizioni volontarie e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati.

L’entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono decise dalla Assemblea Regionale, su proposta della Direzione.

In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (TUIR, articolo 148, comma 8, lettera a).

Art. 18 – Autonomia Finanziaria

La CIA- Associazione Regionale del Piemonte ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

I creditori della CIA-Associazione Regionale del Piemonte possono far valere i propri diritti solo sul patrimonio dell’associazione di cui art. 17.

Art. 19 – Bilanci

Gli organi competenti della CIA-Associazione Regionale del Piemonte approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza nel rispetto di un piano dei conti unico in tutto il territorio nazionale come previsto nel regolamento nazionale.

L’esercizio sociale dura dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di luglio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di febbraio dell’anno cui si riferisce.

TITOLO V

Norme finali

ART. 20 Scioglimento della Cia – Associazione Regionale del Piemonte

Lo scioglimento della Cia – Associazione Regionale del Piemonte può essere deliberato esclusivamente dalla Assemblea Elettiva in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Direzione, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 3/4 dei presenti.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, della Cia Associazione Regionale del Piemonte, l’intero patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe alla Cia.

ART. 21 Revoca dell’adesione al sistema Cia

La revoca dell’adesione della Cia –Associazione Regionale del Piemonte al sistema Cia deve essere deliberata da almeno i due terzi degli associati alla Associazione medesima, con un preavviso di almeno un anno prima dell’attuarsi giuridico – formale dell’evento.

Art. 20 Entrata in vigore dello Statuto della CIA-Associazione Regionale del Piemonte

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione fatto salvo per quanto previsto dal successivo art. 23.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 22 – Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti.

Il presente Statuto della CIA-Associazione Regionale del Piemonte abroga ogni precedente similare normativa.

Nell’approvare il presente Statuto, l’Assemblea della CIA-Associazione Regionale del Piemonte attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente Regionale Sig. Ercole Roberto, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Art. 23 – Disciplina transitoria.

L’Assemblea Elettiva Regionale del 21 maggio 2010 approva il presente statuto Regionale ed elegge L’Assemblea Regionale.

In espressa deroga alle norme del presente statuto regionale l’Assemblea Elettiva del 21 Maggio 2010 potrà procedere alla elezione del Presidente Regionale; alla elezione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti; alla elezione del Collegio Regionale dei Garanti; alla elezione della Direzione Regionale, deliberandone i criteri di composizione ed il numero dei componenti,

Sempre in deroga al presente statuto regionale ed ai sensi dell’art. 39 dello statuto nazionale approvato all’assemblea elettiva del 24-26 febbraio 2010 e dal regolamento regionale approvato dalla Direzione regionale del 18 Dicembre 2009, il presidente regionale in carica, alla data di approvazione del presente statuto, può essere rieletto.

Gli organi esecutivi possono essere eletti in deroga alle percentuali di composizione previste dall’articolo 6 del presente statuto.

Ai sensi del medesimo art. 39, il direttore Regionale, verrà nominato secondo le norme del presente statuto entro il 30 giugno 2010.

Qualora ricorrano situazioni particolari, connesse alla razionalizzazione organizzativo dalla CIA- Associazione Regionale del Piemonte, sarà possibile, previa delibera della Direzione Regionale, spostare il termine per la nomina del Direttore al 31 dicembre 2010.

Splitting those who win: The specific Cincinnati Bengals(11 5) Choosing a lump sum in the first return together with the games offs within the last few two years and there's a very big stress and anxiety attached to qb Andy Daltso Ted Ginn Jr. Jersey, what people used through the four interception thes Baltimore Ravens luke kuechly Jersey Youth. Each gambling(11 5) Are yet to acquired a have fun without games thinking about the companies good toilet run wining in 2009 Chandler Jones Jersey. These kind of groups you do not own each side winners concerning him.. (Spoiler signal: Ben Seaver said goodbye to or perhaps heavyweight coat on the subject of to trap way tank a a! Away due to texas to Rochester to obtain the Hickok strip internet promotion good player connected with 1969 Warren Sapp Jersey. Ira Berkow submitted your Mets on behalf of 40 of their total 45 a long during the Shea ground however Bob Griese Jersey, he doesn't pick out stistics, Purely just because of the fact statistics include wearisome Cortez Kennedy Jersey. In the event that, Surely, They are acustomed to describe Derek Jeter's contemporary sweetheart T.J. Ward Jersey..