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IL Comune di Cuneo verso la definizione del marchio De.Co. per le produzioni agroalimentari del territorio
Scritto il 18-04-2016 da Ufficio stampa | Categoria: Prodotti a denominazione
Il comune di Cuneo sta camminando a passo spedito, di concerto con le Associazioni di categoria, verso la definizione del marchio De.Co. (Denominazioni Comunali) per le produzioni agroalimentari del territorio. Il regolamento é stato discusso in Commissione. Per l’attestazione del marchio sarà istituita una commissione ad hoc che lavorerà a titolo volontario e sarà presieduta dall’Assessore alle attività produttive, coadiuvato da un esperto del settore agricolo, uno del settore artigiano, uno del settore commerciale e un tecnico comunale.
Le Denominazioni Comunali-De.Co. sono strumenti volti a valorizzare il territorio attraverso il riconoscimento delle proprie risorse storiche e tradizionali. “Papillon”, l’associazione fondata da Paolo Massobrio, fautrice delle De.Co. li definisce come semplici atti notarili o, meglio, delibere di un’amministrazione comunale che registra un dato di fatto: un prodotto, un piatto, un sapere, con i quali una Comunità si identifica. Sono dunque un atto politico, che fissa un valore, una carta di identità che il sindaco rilascia dopo aver censito un passato, un presente, e ipotizzato uno sviluppo futuro.
Il concetto di De. Co. ha molti sostenitori, ma la normativa italiana, riguardante autonomia locale e decentramento amministrativo, non è molto chiara in proposito. Una circolare del Ministero per le Politiche Agricole del 2006, quando era Ministro paolo De Castro, dava un giudizio negativo sulle De.Co. Un’altra circolare sempre del 2006, definiva le De.Co “elemento di banalizzazione del sistema delle denominazioni protette” e ribadiva “una posizione negativa dell’Amministrazione, in linea con la normativa comunitaria, in merito all’iniziativa”. Dopo il 2006 e qualche intervento dei Carabinieri nei confronti dei Comuni che avevano deliberato la De.Co. (tra cui il Comune di Alessandria), il Ministero non si è più pronunciato in proposito ed ha assunto un atteggiamento tollerante.
I giuristi continuano a nutrire qualche dubbio sulla compatibilita delle De.Co. con la normativa europea. L’Europa infatti si è riservata per sé la regolamentazione sui marchi di qualità (dop, igp, stg) sottraendola ai singoli Stati. La regione è ovvia: i prodotti ad indicazione geografica possono circolare liberamente in tutta Europa e devono quindi sottostare alla stessa normativa per godere delle stesse tutele in tutti gli Stati membri. La UE si considera – e fino a prova contraria lo è – un mercato unico e quindi si tiene per sé le competenze in tema di indicazione geografica, così come le competenza in tema di etichettatura, per garantire la libera circolazione delle merci in condizioni di uguaglianza.
Le De.Co possono essere un’opportunità di sviluppo e nessuno intende colpire la libertà dei sindaci di valorizzare i propri territori utilizzando le eccellenze enogastronoiniche degli stessi, tuttavia è evidente un fatto: un’eccessiva frammentazione legata alle denominazioni locali può generare confusione e non è certamente in grado di aggiungere competitività sui mercati, specie quelli stranieri, che chiedono qualità, riconoscibilità e organizzazione, anche commerciale. Le De.Co. per altro, non offrono garanzie e controlli ed é difficile difenderle dalle usurpazioni .
Forse la questione delle De.Co. dovrebbe essere approfondita meglio, nell’interesse dell’agroalimentare piemontese.