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Permesso di soggiorno

– TIPOLOGIE
RINNOVO
PERMESSO DI SOGGIORNO tramite il PATRONATO INAC

Tipologie di permesso di soggiorno:

Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare

Lo straniero in possesso del visto per ricongiungimento familiare, entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, deveposte andare allo Sportello Unico dell’Immigrazione, (presso la Prefettura) per ritirare la richiesta di permesso di soggiorno. Quest’ultima deve essere presentata alla Posta (Sportello Amico), insieme a:

  • copia integrale del passaporto (contenente il visto di ingresso);
  • 4 fotografie;
  • Marca da bollo da 16 euro
  • ricevuta del versamento di euro 30,46 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico*;
  • pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione;
  • come previsto dalla sentenza n. 6095 del 25 maggio il pagamento del contributo di 110,46 euro per il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare di durata inferiore ad un anno, e quello di 130,46 per i permessi di durata fino ai due anni è stato annullato.
    *Con il decreto del 10 marzo 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato il 27 aprile 2016, sono stati sensibilmente aumentati gli importi previsti per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico che salgono a: 30,46 euro per la stampa del documento da parte del Poligrafico dello Stato.

Come già segnalato nella sezione “Nulla osta per visto per ricongiungimento familiare”, la possibilità di ricongiungersi con un familiare residente all’estero è consentita solo per lo straniero già presente sul territorio italiano titolare del Permesso di soggiorno di lungo periodo o del Permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno per:

  • motivi di lavoro subordinato;
  • motivi di lavoro autonomo;
  • motivi di studio;
  • asilo politico;
  • motivi familiari;
  • motivi religiosi.

È, inoltre, importante la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti di idoneità alloggiativa (ossia deve rispettare i parametri della legge) e ai criteri igienico sanitari; la certificazione è rilasciata dagli uffici comunali competenti.
Infine, il familiare che fa richiesta di ricongiungimento familiare deve dimostrare di possedere un reddito che rientri nei limiti previsti (non inferiore al valore dell’assegno sociale) e che sia in grado di produrre il medesimo reddito negli anni futuri (reddito potenziale).
Per maggiori informazioni, leggere, su questo sito, “Nulla osta per visto per ricongiungimento familiare”.
Se lo straniero si ricongiunge con un cittadino italiano o comunitario ha diritto alla “Carta di Soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, valida 5 anni.
Per ottenere questo permesso si deve fare apposita domanda in Questura.
La “Carta di Soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” offre le seguenti opportunità al cittadino straniero ricongiunto:

  • accesso ai servizi sanitari (nel caso di ricongiungimento con genitori over 65 è obbligatorio il pagamento al Servizio Sanitario Nazionale o di un’assicurazione sanitaria privata);
  • l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale;
  • lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.

Conversione:
Non è necessario convertire il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per svolgere un’attività lavorativa, va convertito, invece al momento della scadenza del permesso.
Rinnovo:
La domanda di rinnovo va presentata insieme a quello del familiare richiedente, oltre alla documentazione necessaria bisogna allegare il certificato di “stato di famiglia”.
N.B. La durata del permesso è la stessa del familiare richiedente.
Per la richiesta di rinnovo o conversione rivolgiti al Patronato INAC.

21/03/2016

Permesso di soggiorno per studio

Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rilasciato ai cittadini extracomunitari che vogliono venire a frequentare un corso di studio – universitario o di formazione – in Italia a seguito di rilascio di apposito visto per studio dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o residenza.
Titolari di permesso di soggiorno per studio sono anche i minori stranieri che divenuti maggiorenni e regolarmente iscritti ad un corso di studio universitario convertono il loro permesso di soggiorno per motivi familiari in motivi di studio.
Il permesso viene rilasciato con modalità e procedure diverse a seconda del tipo di studi che si intendono frequentare in Italia.
Il permesso ha durata pari a quella del percorso formativo prescelto, anche pluriennale, con verifica annuale del profitto.
La richiesta di primo ingresso per motivi di studio deve essere presentata alla Questura competente del territorio di riferimento tramite il kit postale (vedi qui)  e allegando i documenti necessari, che sono, otre ai documenti di base:

  • Certificato originale di iscrizione alla scuola o università più n. 2 fotocopie;
  • Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;
  • fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni, oppure iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.

Con il permesso di soggiorno per studio si ha la possibilità di lavorare come dipendente per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali.
Conversione:
E’ possibile prima della scadenza del permesso e nell’ambito del decreto flussi, rimanendo in Italia, convertire questo tipo di permesso in:

  • Permesso per lavoro subordinato, presentando il contratto di soggiorno;
  • Permesso lavoro autonomo, presentando la documentazione necessaria. La conversione in lavoro autonomo è possibile anche se si è in possesso di un contratto a progetto;

Al di fuori delle quote di ingresso è possibile la conversione direttamente da studio a lavoro per:

  • Studenti al compimento dei 18 anni;
  • Stranieri che hanno conseguito una laurea anche triennale o specialistica, un dottorato o un master universitario di secondo livello in Italia.

Tali studenti possono inoltre iscriversi al Centro per l’impiego ed ottenere il permesso di attesa occupazione valido un anno.
Rinnovo:
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata, 30 giorni prima e non oltre 60 giorni dopo la data di scadenza alle autorità di riferimento.
La procedura di rinnovo prevede l’invio del kit postale allegando:

  • fotocopia del passaporto;
  • fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie
  • fotocopia della polizza assicurativa (o dell’iscrizione volontaria all’SSN);
  • fotocopia della certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il primo rinnovo e di due per i successivi rinnovi.

Per la richiesta di rinnovo o conversione rivolgiti al Patronato INAC.

15/03/2016

 

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è strettamente collegato al possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all’assunzione e allo svolgimento dell’attività lavorativa. Dopo l’ingresso nel territorio nazionale, il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni allo Sportello Unico della provincia dove ha domicilio il lavoratore o dove si svolge l’attività lavorativa.
La tempistica del rilascio del permesso, per legge, è di venti giorni dalla data in cui si è fatta la domanda.
Nella realtà i tempi possono essere molto più lunghi, fino a 12 mesi, per questo motivo si rivela importante la ricevuta di richiesta rilasciata della posta, che sostituisce il permesso durante l’attesa dello stesso e fa godere il possessore degli stessi diritti del soggiorno. Con l’esibizione della ricevuta egli potrà:
– richiedere l’iscrizione anagrafica;
– stipulare un contratto di assunzione;
– stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto;
– iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
– uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni.
Per ottenere Il permesso di soggiorno per lavoro è necessario che sussista un impiego formalmente riconosciuto comunicato dal datore di lavoro all’Inps attraverso il mod Unificato Lav che sostituisce il Modello Q – contratto di soggiorno.
Il permesso di soggiorno ha durata:
1 anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato;
2 anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato.
Primo rilascio:
Lo Sportello Unico consegna allo straniero un modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno con apposita busta da spedire presso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006).
Saranno necessari:
– marca da bollo da euro 16,00;
– ricevuta del versamento di euro 30,46* per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
– pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione.
– come previsto dalla sentenza n. 6095 del 25 maggio 2016, il pagamento del contributo previsto dall’art 5, comma 2 ter, del TU, è stato annullato.
*Con il decreto del 10 marzo 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato il 27 aprile 2016, sono stati sensibilmente aumentati gli importi previsti per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico che salgono a: 30,46 euro per la stampa del documento da parte del Poligrafico dello Stato.
Rinnovo
Bisogna tenere conto dei seguenti fattori:
– Tempi di richiesta del rinnovo; la richiesta di rinnovo, secondo il TU dovrebbe, essere presentata 60 giorni prima della scadenza del pds. L’amministrazione dovrebbe rispondere in 20 giorni. L’articolo 13 prevede che l’istanza di rinnovo debba essere presentata entro i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso;
– Il possesso di risorse economiche sufficienti; si possono ritenere utili al rinnovo del permesso di soggiorno i redditi da lavoro nero, mentre non possono essere tenuti in considerazione i redditi complessivi del nucleo familiare.
– l’esistenza di condanne per i reati ostativi all’ingresso.
Per il rinnovo è necessario presentare:
– fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
– fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza;
– fotocopia della dichiarazione di ospitalità o contratto di affitto relativi all’alloggio di domicilio;
– fotocopia del mod Unificato Lav o Modello Q (per lavoro domestico);
– fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita (Cud, Unico, etc): ultima dichiarazione dei redditi oppure buste paga relative al periodo di assunzione.
– nel caso di lavoro domestico, oltre alla documentazione di cui sopra: fotocopie dei versamenti dei contributi previdenziali all’INPS.
N.B. la richiesta del primo permesso di soggiorno si ritira allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Per la richiesta di rinnovo o conversione rivolgiti al PATRONATO INAC.

23/06/2016

 

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

L’ingresso del lavoratore straniero per lavoro stagionale è previsto solo per alcuni settori d’impiego e si limita ai lavoratori del settore turistico-alberghiero e del settore agricolo, a seconda della provincia in cui si svolge l’attività lavorativa.
Questo tipo di permesso si può richiedere solamente nell’ambito del Decreto Flussi annuale. La richiesta può essere presentata da:
1. un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia;
2. un’associazione di categoria per conto dei loro associati.
La richiesta può essere di due tipi:
1. nominativa;
2. numerica.
Nel primo caso l’iter previsto è lo stesso per il rilascio di autorizzazione al lavoro subordinato (art.22, d.lgs. n.286/98 e succ.mod. Testo Unico sull’Immigrazione).
Nel secondo caso la richiesta inoltrata deve essere immediatamente comunicata al Centro per l’Impiego competente che, entro 5 giorni verifica la disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto (art.24, comma 1, T.U. Immigrazione). Nel caso non si riscontri la disponibilità di manodopera sul territorio italiano, i lavoratori vengono scelti tra quelli iscritti nelle liste consolari come istituite dall’art.21, comma 5, T.U. Immigrazione secondo le modalità previste dall’art.22, comma 3, T.U. Immigrazione.
Durata
La durata del Permesso di soggiorno per Lavoro Stagionale varia a seconda del settore lavorativo e va da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 9 mesi.
Documentazione
a) istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
b) fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;
c) Per il rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale;
d) Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico competente.
Il nullaosta pluriennale al lavoro stagionale
Il nullaosta al lavoro stagionale con validità pluriennale (fino a tre annualità) può essere richiesto per i lavoratori non comunitari che siano già entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi ed è indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro stagionale e del successivo permesso di soggiorno pluriennale.
Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale riservate per tale ipotesi nei decreti flussi emanati dal Governo e la domanda può essere inviata esclusivamente con procedura online.
Conversione
Al secondo ingresso, è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (qualora se ne verifichino le condizioni) se si dimostra di essere entrato per lavoro stagionale l’anno precedente e a condizione che ci sia un contratto di lavoro subordinato di un datore di lavoro, che può essere anche persona diversa da quella dei due anni precedenti.
La richiesta di conversione può essere presentata dal lavoratore stesso, in Italia e senza rientro in patria, ma solo in seguito alla pubblicazione del Decreto Flussi che determina le quote di lavoratori subordinati non stagionali ammessi nel territorio italiano.
Per la richiesta rivolgiti al Patronato – INAC.

12/04/2016

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato nel caso in cui, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o studio, la persona non sia più titolare di un contratto di lavoro, oppure abbia terminato il percorso di studi ma risulti invece iscritto nelle liste di collocamento.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore extracomunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti.
La Questura competente, alla scadenza del permesso di soggiorno, rilascia un permesso per attesa occupazione per una durata non inferiore ad un anno.
Alla scadenza del permesso per attesa occupazione il lavoratore, titolare di un nuovo contratto di lavoro subordinato, troverà applicate le disposizioni relative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Per la richiesta o la conversione rivolgiti al Patronato Inac
Come fare per iscriversi nelle liste di collocamento?

Entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni deve presentarsi presso il Centro per l’impiego e dichiarare la precedente attività lavorativa svolta e l’immediata disponibilità a svolgere un nuovo lavoro.
Lo straniero che perde il posto di lavoro potrà essere iscritto alle liste di collocamento presso il Centro per l’Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno (durante il quale potrà godere del permesso di soggiorno per attesa occupazione) o in ogni caso per tutta la durata delle prestazioni di sostegno al reddito (indennità di disoccupazione), nel corso del quale potrà cercare una nuova occupazione.
Documenti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione:

  • Copia permesso di soggiorno;
  • Copia passaporto;
  • Copia tessera sanitaria;
  • Iscrizione al Centro per l’impiego;
  • Estratto conto contributi Inps;
  • Copia ultimo CUD;
  • Busta paga dell’anno in corso/Bollettini dei contributi Inps dell’anno in corso;
  • N.B. In mancanza di proprio reddito portare il reddito (CUD, modello unico o buste paghe) dei familiari conviventi e la copia di un loro documento personale, + dichiarazione di mezzi di sostentamento.

 

Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

NON è possibile il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Scaduto il permesso lo straniero può ottenerne la conversione in motivi familiari, lavoro, studio, dimostrando il possesso di un reddito complessivo annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
In caso contrario deve ritornare nel proprio paese.
N.B.  Lo straniero in Italia in possesso di un nulla osta al lavoro, se trova indisponibile il datore di lavoro all’assunzione per cause a lui non imputabili, può richiedere un permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE, allegando alla domanda una dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico dell’immigrazione che confermi il venir meno dell’assunzione.

15/03/2016

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Si considerano lavoratori autonomi i cittadini stranieri che svolgono un’attività autonoma si intende un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, inclusa la costituzione di società di capitali o di persone o l’assunzione di cariche societarie. Se un cittadino straniero vuole svolgere un’attività deve infatti possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività.
La procedura per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, proprio per il tipo particolare di attività, richiede alcune autorizzazioni preliminari relative a condizioni professionali e patrimoniali del lavoratore. L’ingresso nel territorio italiano per lavoro autonomo è regolato dal Decreto Flussi, nell’abito delle quote stabilite annualmente dal Governo.
L’ambasciata o il consolato italiano rilasciano il visto di ingresso per lavoro autonomo con l’indicazione dell’attività che si intende svolgere.
Tale visto deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.
Una volta giunto in Italia, entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso, lo straniero deve presentare la richiesta del permesso alla Questura allegando i seguenti documenti:
1. n° 4 foto formato tessera;
2. marca da bollo da € 16;
3. passaporto o documento equivalente, visto d’ingresso e relative fotocopie;
4. partita Iva;
5. autorizzazione, licenza o nulla osta previsto per lo svolgimento dell’attività professionale e iscrizione agli albi professionali, ove previsto;
6. dimostrazione di alloggio e di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00);
7. possedere un reddito non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un  importo mensile pari all’assegno sociale (€ 5.376,84 per il 2016) ottenuto moltiplicando l’importo mensile dell’assegno sociale per 12 mensilità (448,07×12);
8. bollettino postale per versamento di 30,46 euro per la richiesta del permesso elettronico;
9. pagamento di 30 euro all’operatore dell’Ufficio Postale per la spedizione della domanda.
Per la compilazione della domanda rivolgiti al Patronato-INAC.
Conversione
Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, è possibile svolgere un lavoro subordinato, senza convertire il permesso di soggiorno, alla scadenza, si potrà convertire il permesso per l’attività effettivamente svolta.
Per la richiesta di conversione rivolgiti al Patronato-INAC.
Rinnovo
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata 60 giorni prima della data di scadenza e fino a 60 giorni dopo la data scadenza allegando:
1. fotocopia dell’autorizzazione o della licenza o dell’iscrizione in apposito albo o registro o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività professionale svolta;
2. fotocopia dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
3. fotocopia della dichiarazione dei redditi.
N.B. Per i soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, dovrà essere corredata anche di:
– dichiarazione del presidente della società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore con allegata fotocopia del documento d’identità del dichiarante, fotocopia del libro soci.
Se al momento del rinnovo il cittadino straniero risulta disoccupato può richiedere, sempre tramite l’invio della domanda tramite l’ufficio postale, un permesso per “attesa occupazione” – di durata annuale – allegando l’iscrizione al Centro per l’impiego. Tale permesso per attesa occupazione non è rinnovabile ma è convertibile in motivi di lavoro.
La ricevuta della richiesta di rilascio e rinnovo garantisce il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.
Per la richiesta di rinnovo rivolgiti al Patronato-INAC.
Il titolare di permesso per lavoratore autonomo può:
– recarsi nei paesi dell’Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso;
– svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato;
– presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora siano trascorsi almeno 10 anni di residenza legale ininterrotta in Italia;
– richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge, il figlio minore, il figlio maggiorenne a carico se le sue condizioni di salute dimostrino che non può provvedere al proprio sostentamento per un’invalidità permanente e per i genitori a carico che non hanno altri figli nel paese di origine o che sono ultrasessantacinquenni e se gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute;
– iscriversi al SSN – Servizio sanitario nazionale gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso l’ Azienda sanitaria locale (ASL) del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l’effettiva dimora;
– beneficiare degli interventi di natura previdenziale in quanto lavoratore (assegni familiari, indennità di disoccupazione, ecc.) connessi all’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro.

12/04/2016

Permesso di soggiorno per cure mediche

Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato in 3 casi:
1. A seguito di ingresso in Italia per ricevere cure mediche: lo straniero in possesso del visto per cure mediche, entro 8 giorni, dal suo ingresso richiede il permesso della durata del visto e può rinnovarlo allegando la certificazione medica. Non avendo diritto ad iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale deve sostenere tutte le spese mediche.
La documentazione da presentare presso l’ambasciata o consolato italiano è la seguente:
– dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta del trattamento terapeutico;
– attestazione dell’avvenuto deposito cauzionale in base al costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste;
– documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore per il periodo di convalescenza dell’interessato.
2. Alle donne straniere irregolari (e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita. Questo tipo di permesso di soggiorno è richiesto con l’esibizione di certificato medico su cui è segnata la data presunta del parto e consente l’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale (iscrizione obbligatoria). Il permesso di soggiorno è valido fino al compimento del sesto mese di vita del bambino; anche il padre ne ha diritto.
Il permesso di soggiorno per cure mediche viene revocato in caso di interruzione volontaria di gravidanza mentre viene rinnovato fino ai sei mesi dalla data presunta di nascita del figlio anche in caso di morte del nascituro al momento del parto.
N.B. Non permette lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per maternità:
– istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 – 209);
– marca da bollo da euro 16,00;
– fotografie formato tessera avente posa uguale;
– copia fotostatica del passaporto (pagine relative a dati anagrafici, foto, date di rilascio e scadenza, visto di ingresso e timbri frontiera Schengen);
– certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, oppure certificato rilasciato da struttura o medico privato con vidimazione dell’ASL, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
– autocertificazione o certificato di residenza o altrimenti copia della comunicazione, ai sensi dell’art.7 D.L.vo 286/98, da parte del soggetto ospitante, corredata dalla copia del documento di identità di quest’ultimo;
3. A seguito di sentenza del Tribunale per i Minorenni, che permette al genitore irregolare straniero di restare in Italia per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico e alle condizioni di salute del minore, ha durata pari a quella prevista dal Giudice che ha autorizzato la permanenza. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto esibendo l’originale della sentenza del Giudice e per richiederne il rinnovo è necessario formulare una nuova istanza al Tribunale.
N.B. Consente l’iscrizione gratuita al Servizio Nazionale e lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Rinnovo e rilascio
Il rinnovo e il rilascio del permesso di soggiorno si richiedono presso la Questura del luogo di domicilio.
Conversione
In tutti i casi il permesso per cure mediche non è convertibile in altro permesso di soggiorno (a meno che non si possa effettuare la coesione con un familiare regolare in Italia).

12/04/2016

Permesso di soggiorno per motivi umanitari

Qualora per il richiedente la protezione internazionale non ricorrano i requisiti per ottenere lo status di rifugiato politico, ma ricorrano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale dispone un rigetto con raccomandazione. In questo caso la Questura rilascia un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato anche:
su richiesta del cittadino straniero, senza una richiesta della Commissione, nel caso in cui sussistano gravi motivi di carattere umanitario. In tal caso “il Questore, prima di respingere la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è tenuto a svolgere la verifica sulla particolare situazione di fatto nella quale versa in richiedente, verificando l’insussistenza di elementi impeditivi all’espulsione o respingimento verso lo Stato di appartenenza.”, come ribadito dalla sentenza del TAR Lazio dell’8 ottobre 2008 n. 8831;
– in caso di riconoscimento della protezione temporanea ai sensi dell’art. 20 del TU, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea;
– allo straniero inespellibile, ovvero:
* gli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
* gli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell’articolo 9;
* gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
* le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico;
* persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali;
– in altri casi, come per programmi di protezione sociale in favore delle vittime di sfruttamento ex art. 18. In questi casi il permesso ha caratteristiche differenti.
Il permesso si ritira direttamente in Questura allegando:
– foto;
– documentazione attestante il domicilio;
– marca da bollo da €14,62.
Requisiti:
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere chiesto e rinnovato anche in mancanza di passaporto e senza i requisiti previsti per altre tipologie di permessi, come la disponibilità di mezzi di sostentamento, o di alloggio, o di disponibilità di mezzi per il rientro al proprio paese.
Rinnovo e durata:
Questo tipo di permesso di soggiorno ha durata variabile dai 6 mesi ai due anni ed è rinnovabile finché dura la situazione che ne ha motivato il rilascio, anche in mancanza di passaporto. Il rinnovo si chiede direttamente in questura.
Esso consente:
– di svolgere attività lavorativa (sia lavoro subordinato che autonomo, con i requisiti necessari per questo tipo di attività, sia in qualità di socio lavoratore di cooperativa);
– l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale (iscrizione obbligatoria);
– l’accesso ai centri di accoglienza dei Comuni e alle misure di assistenza sociale previsti per le persone titolari di protezione internazionale;
– l’accesso alla formazione;
– la conversione a lavoro e per motivi familiari qualora ne sussistano i requisiti. In questo caso è necessario il possesso del passaporto.
N.B. Non consente il ricongiungimento familiare.

12/04/2016

Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (art 18 D.Lvo 286/1998)

Il Permesso di soggiorno per protezione sociale viene rilasciato dalla Questura e rappresenta una forma di tutela dello straniero vittima di violenze, grave sfruttamento, impiegate in attività illegali o accattonaggio, esso abilita alla partecipazione a un progetto di assistenza e di integrazione sociale.
La segnalazione di situazioni di violenza o grave sfruttamento posso essere effettuate da:
– servizi sociali degli enti locali o associazioni;
– enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri;
– Procuratore della Repubblica nel caso in cui lo straniero abbia reso dichiarazione nell’ambito di un procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento.
Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale consente:
– la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;
– l’accesso ai servizi assistenziali;
– l’accesso allo studio (tale permesso si può convertire per motivi di studio);
– l’iscrizione nelle agenzie per l’impiego;
– lo svolgimento di lavoro subordinato. Nel caso in cui alla scadenza del “permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale”, l’extracomunitario abbia iniziato un’attività lavorativa, il permesso può essere convertito in “permesso di soggiorno per lavoro subordinato” per la durata del rapporto di lavoro.
Durata
Il permesso vale 6 mesi e può essere rinnovato per un anno o per il periodo necessario per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

12/04/2016

Permesso di soggiorno per rifugiati politici

Il permesso di soggiorno per rifugiati politici, come delineato dalla Direttiva n. 2004/83/CE del 29 aprile 2004 attuata nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n.251/07, è riconosciuto a chi, per motivi di razza, religione, appartenenza sociale e/o politica, viene perseguitato nel proprio Paese e si trova quindi costretto ad abbandonarlo.
Ai sensi dell’art. 1, lett. a), della Convenzione di Ginevra del 1951 è rifugiato “chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
La domanda per ottenere il permesso si presenta alla Polizia di frontiera al momento dell’ingresso in Italia e deve contenere:
– dati anagrafici;
– motivi della richiesta di riconoscimento di status di rifugiato politico o di asilo.
Diversamente è possibile fare domanda direttamente all’Ufficio immigrazione della Questura.
Dopo la fotosegnalazione, la Questura provvede ad inviare la richiesta di permesso di soggiorno alla Commissione Territoriale, (presente nelle seguenti sedi: Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Torino, Bari e Caserta), rappresenta l’unico organo competente a decidere sul riconoscimento dello status di rifugiato politico rilasciando allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento.
È prevista, principalmente, la valutazione:
– di tutti i fatti riguardanti il Paese d’origine;
– della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
– della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
L’esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della  sua domanda. Ai fini della valutazione assume importanza il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni, danni gravi o minacce dirette di persecuzione. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide con il voto favorevole di almeno tre componenti.
N.B. Il richiedente è autorizzato a restare nel territorio italiano fino alla decisione della Commissione territoriale.
Accesso alle misure di accoglienza:
– prima accoglienza (identificazione, verbalizzazione domanda);
– accoglienza nello SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Nel caso in cui non dovesse esserci posto la persona, temporaneamente, viene accolta nelle CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria).
Entro 90 giorni la commissione rende nota la decisione di:
Rigetto, se il rigetto è semplice, non viene riconosciuto lo status di rifugiato e lo straniero viene espulso. Se il rigetto è con raccomandazione, la Commissione dispone il rilascio, da parte della Questura, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata massima di 1 anno che permette alla persona di lavorare e studiare e, se ne sussistono le condizioni può essere convertito in lavoro. Alla scadenza, il permesso può essere rinnovato se ne sussistono ancora i motivi del rilascio.
Accoglimento, lo status di rifugiato politico viene riconosciuto da una Commissione territoriale, che valuta la domanda e rilascia un provvedimento, con il quale il titolare può ritirare presso la Questura il permesso di soggiorno, valido 5 anni. Alla scadenza, il permesso può essere rinnovato.
Il permesso di soggiorno per Rifugiati politici:
– consente l’accesso allo studio;
– consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma);
– consente l’accesso al pubblico impiego;
– consente l’iscrizione al servizio sanitario nazionale;
– dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.
N.B. I titolari di permesso per asilo politico possono presentare richiesta del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
Costi:
La domanda presentata per richiedere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria non prevede costi. Qualora gli status vengano riconosciuti, il successivo rilascio del permesso di soggiorno è soggetto ai costi di marca da bollo e a quelli di rilascio del permesso elettronico.
Per la richiesta di rinnovo, rivolgiti al Patronato Inac
Ricongiungimento familiare:
Può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per tutti gli altri cittadini stranieri.
Per familiari si intendono:
– il coniuge;
– i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per asilo politico;
– i figli maggiorenni a carico se invalidi totali;
– i genitori, con molte restrizioni.
N.B. I rifugiati non devono però dimostrare la disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi.
Cittadinanza italiana:
Per il titolare di status di rifugiato i tempi previsti per la richiesta della cittadinanza italiana per naturalizzazione si dimezzano: potrà farne richiesta dopo 5 anni di residenza in Italia.

 

11/04/2016

 

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
La “Carta di soggiorno” è sostituita dal “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” previsto dall’art.9 del Testo Unico sull’immigrazione. Tale titolo viene rilasciato al cittadino extracomunitario, che soggiorna in maniera stabile e continuativa in uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea. La persona deve essere titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità e risiedere in Italia da almeno 5 anni con assenze inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori a 10 mesi complessivi nel quinquennio. Per ottenere il permesso di soggiorno UE è necessario superare il test di lingua italiana.
Per la richiesta, rivolgiti gratuitamente al Patronato Inac
Per spedire la busta alla Questura competente la persona deve andare presso l’ufficio postale e pagare una commissione di 30 euro.
Il Permesso di soggiorno UE viene rilasciato in formato elettronico  entro 90 giorni ed è a tempo indeterminato. Tale documento ha valenza illimitata, non deve essere rinnovato ma  dopo 5 anni il documento elettronico deve essere aggiornato.
Documenti necessari per il rilascio:
– copia del passaporto o documento equivalente o carta di identità italiana rilasciata dal Comune di residenza;
– n°4 foto tessera;
– marca da bollo da 16 euro;
– versamento di 30.46 euro* per il rilascio di permesso elettronico;
– copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore a 5.824,91 per il 2016;
– test di conoscenza della lingua italiana (non è richiesto se il richiedente del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è titolare della protezione internazionale);
– in caso di richiesta per i familiari a carico, il richiedente, deve presentare una attestazione che dimostri la disponibilità di un alloggio che sia conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa rilasciati dall’ Ufficio tecnico comunale;
– come previsto dalla sentenza n. 6095 del 25 maggio il pagamento del contributo di 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo è stato annullato.
*Con il decreto del 10 marzo 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato il 27 aprile 2016, sono stati sensibilmente aumentati gli importi previsti per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico che salgono a: 30,46 euro per la stampa del documento da parte del Poligrafico dello Stato.
Chi non può richiederlo
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può però essere richiesto:
– dai titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale;
– dai titolari di permesso per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea;
– dai richiedenti la protezione internazionale;
– dai titolari di visti o permessi di soggiorno di breve periodo;
– dai cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato.
Revoca
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato nei seguenti casi:
– in caso di assenza dall’UE per 12 mesi consecutivi;
– se è stato rilasciato da un altro stato dell’Unione Europea;
– se è stato ottenuto fraudolentemente;
– se lo straniero è un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato;
– in caso di assenza dal territorio Nazionale per 6 anni;
– in caso di revoca o cessazione dello status di rifugiato o dello status di titolare della protezione sussidiaria*².
N.B. È possibile presentare ricorso contro il rifiuto o la revoca del rilascio del permesso di soggiorno UE presso il T.A.R. entro 60 giorni dal provvedimento.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1327 del 5 aprile 2016, ha affermato che al momento della revoca del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti l’Amministrazione deve sempre valutare se sussistano i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario. Il destinatario di una revoca del permesso UE non può, infatti, essere considerato come un soggetto privo del titolo di soggiorno e nei suoi confronti non può essere adottato il respingimento o l’espulsione, salvi i casi di pericolosità sociale che devono comunque essere adeguatamente motivati.
Richiesta di permesso di soggiorno UE per i familiari
È possibile richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per i seguenti familiari a carico:
– figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio (I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli);
– figli maggiorenni a carico se, per ragioni oggettive, non possono provvedere ai loro interessi a causa del loro stato di salute che comporta un’invalidità totale (100%).
– genitori a carico;
– genitori over 65.
Per poter richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per i familiari a carico si devono avere i seguenti requisiti:
alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale di edilizia residenziale pubblica o che risponda ai requisiti igienico-sanitari certificati dall’ASL competente;
reddito sufficiente (anche derivato dal cumulo dei redditi dei familiari conviventi).
È, inoltre, possibile richiedere il permesso di soggiorno UE per il coniuge e i figli minori conviventi residenti da 5 anni in Italia. In tal caso è necessario portare i seguenti documenti aggiuntivi:
– la documentazione che dimostri il rapporto di parentela. I documenti anagrafici provenienti dall’estero devono essere tradotti, legalizzati e validati dall’autorità consolare italiana nel paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero. La documentazione anagrafica non è richiesta qualora il figlio minore abbia già fatto ingresso in Italia con un visto per ricongiungimento familiare;
– la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali;
– possedere un reddito pari all’importo dell’assegno sociale (5.824,91 per il 2016) + la metà per ogni familiare da ricongiungere. Per più figli minori di 14 anni il reddito da dimostrare è solo il doppio dell’assegno sociale;
– il superamento del test di lingua italiana non si applica ai figli minori di 14 anni ed allo straniero affetto da gravi patologie o handicap, certificati dalla struttura sanitaria pubblica.

18/04/2016

 

Rinnovo del permesso di soggiorno

La richiesta di rinnovo, secondo il Testo Unico, dovrebbe essere presentata 60 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno. Successivamente, l’amministrazione dovrebbe rispondere in 60 giorni (il termine è ordinatorio e non perentorio), può non farlo solo in caso di comprovati motivi. Nel caso in cui lo straniero non fosse colpito da provvedimento di espulsione ed abbia provveduto, oltre i 60 giorni (giustificato motivo) a presentare la domanda, si dovrà tener conto della situazione lavorativa e quindi procedere con il rinnovo.
N.B. La ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno, effettuato nei tempi stabiliti dalla legge, insieme alla copia del permesso di soggiorno scaduto, da allo straniero gli stessi diritti riservati ai possessori del permesso di soggiorno.
La legge prevede che lo straniero, al momento del rinnovo, debba essere in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso. Il rinnovo, quindi, dipende dai seguenti fattori:
– I tempi della richiesta;
– Il possesso di risorse economiche sufficienti;
– L’esistenza di condanne per i reati che ostacolano l’ingresso.
I documenti da presentare per il rinnovo sono:
– la copia del permesso di soggiorno scaduto;
– il passaporto o documento equivalente e relative fotocopie;
– eventuale contratto di soggiorno (mod. UNILAV) o la ricevuta A.R. dell’invio allo Sportello Unico;
– n° 4 foto formato fototessera;
– marca da bollo da 16 euro;
– documentazione attestante disponibilità di reddito da lavoro sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico;
– bollettino postale per il versamento di 30,46* euro per la richiesta del permesso elettronico;
– pagamento di 30 euro all’operatore dell’Ufficio postale al momento della consegna della domanda.
*Con il decreto del 10 marzo 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato il 27 aprile 2016, sono stati sensibilmente aumentati gli importi previsti per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico che salgono a: 30,46 euro per la stampa del documento da parte del Poligrafico dello Stato.
Le domande di rinnovo si devono consegnare all’ufficio postale abilitato, in busta aperta, insieme alla documentazione necessaria sopra elencata. Non risulta più essere necessaria la fotocopia di tutto il passaporto, sono sufficienti le pagine contenenti i dati anagrafici del richiedente.
Contributo per il rinnovo del permesso
Come disposto dalla sentenza n. 6095 del 25 maggio 2016 il pagamento di un contributo per il rinnovo del permesso di soggiorno che variava da un minimo di 80 euro ad un massimo di 200 euro è stato annullato.
Per la richiesta di rinnovo rivolgiti al Patronato Inac.
Reddito
La giurisprudenza ha chiarito che per le questure è impossibile produrre in automatico una valutazione delle risorse economiche, della persona, sufficienti, legate ai parametri previsti dall’importo annuo dell’assegno sociale (euro 448,07 mensili per il 2016), dovendo invece considerare la storia lavorativa pregressa dell’interessato e la prospettiva di lavoro futura.
In caso di malattia o infortunio, come sancito dall’art.8, comma1, della Convenzione O.I.L. n.97 del 1949, per lo straniero non può essere previsto il rinvio nel paese di provenienza in quanto la situazione non è imputabile all’immigrato.
Reddito da lavoro nero
Si possono ritenere utili al rinnovo del permesso di soggiorno i redditi da lavoro nero. In questo caso, le modalità di rinnovo del permesso di soggiorno sono soggette alla discrezionalità della singola Questura competente e ai lunghi tempi di attesa per l’accertamento, da parte degli uffici competenti (INPS, INAIL, etc).
Reddito dei familiari
Per il rinnovo del permesso di soggiorno vengono, inoltre, tenuti in considerazione  i redditi complessivi del nucleo familiare. Per la valutazione non si tiene semplicemente conto dell’insieme dei redditi ma si terrà conto di quanto affermato all’art 5 comma 5 del Resto Unico: “[…]. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Motivi che ostacolano il rinnovo del permesso di soggiorno
– pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato (anche x stati area Schengen);
– condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 commi 1 e 2 del CPP, anche se la sentenza è stata emessa a seguito di patteggiamento, oppure per reati legati agli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la prostituzione, lo sfruttamento dei minori;
– condanne definitive per la violazione delle norme sul diritto d’autore.
La Questura, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, si occuperà di verificare la sussistenza di eventuali reati che ostacolano il rinnovo del documento.
È possibile far valere “l’intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale e l’estinzione del reato”. È possibile presentare istanza di riabilitazione se sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia comunque estinta e il condannato abbia dimostrato e dato prova della sua buona condotta; sono, invece, necessari otto anni se per la persona sia stata contestata l’aggravante della recidiva o a dieci anni se il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale.
N.B. Non si può rinnovare o prorogare il permesso nei seguenti casi:
– se lo straniero ha interrotto il soggiorno per più di 6 mesi continuativi;
– per i permessi di durata biennale, se interrotto per più della metà del permesso (12 mesi).

23/06/2016

 

Richiesta del permesso di soggiorno tramite il Patronato Inac

Presso il Patronato Inac puoi richiedere gratuitamente i seguenti permessi:

  • Adozione o Affidamento maggiorenni;
  • Aggiornamento Permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto);
  • Attesa occupazione;
  • Attesa riacquisto cittadinanza;
  • Rinnovo asilo politico;
  • Conversione permesso di soggiorno;
  • Duplicato permesso di soggiorno;
  • Rinnovo famiglia;
  • Famiglia minore 14-18 anni;
  • Lavoro autonomo;
  • Rinnovo lavoro subordinato;
  • Lavoro casi particolari previsti dall’art. 27;
  • Lavoro subordinato-stagionale;
  • Missione;
  • Motivi religiosi;
  • Residenza elettiva;
  • Ricerca scientifica;
  • Rinnovo Status di apolide;
  • Studio;
  • Tirocinio formazione professionale.

La procedura
1. Il Patronato INAC, per via telematica, inoltra le domande di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e ne consegna una copia stampata alla persona straniera.
2. Quest’ultima, qualora la tipologia di permesso lo richieda, si deve recare presso uno degli uffici postali abilitati (Sportello Amico) per inviare la richiesta, utilizzando l’apposito kit a banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati e infine pagando una commissione di 30 euro.
Al momento della presentazione dell’istanza allo sportello dell’ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.
Come previsto dalla sentenza n. 6095 del 25 maggio il pagamento del contributo, che variava da un minimo di 80 euro ad un massimo di 200 euro per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, è stato annullato.
Restano invece invariate le altre spese previste ovvero 16 euro per la marca da bollo, 30,46 euro per la stampa del PSE.
– L’operatore dell’ufficio postale rilascerà una ricevuta;
– La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all’atto della presentazione della domanda è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso (Codice Assicurata e Codice Ologramma) all’area riservata per conoscere lo stato di avanzamento della pratica.
N.B.  La ricevuta, in attesa del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolare permanenza in Italia dello straniero e deve essere conservata per il ritiro del permesso di soggiorno.
In merito a quanto scritto, si attendono le nuove direttive del Governo alle questure sulle modalità di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno senza il versamento del contributo annullato.
3. L’ufficio immigrazione della Questura convoca, gli stranieri, con lettera raccomandata (indicando data e ora):
– La prima volta, per i rilievi foto dattiloscopici (impronte digitali) e per presentare 4 fotografie formato tessera;
– La seconda volta per la consegna del documento di soggiorno.

22/06/2016

 

 

 

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