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Cosa fare appena arrivati in Italia
Se il cittadino straniero possiede un visto d’ingresso per motivi familiari o un visto di primo ingresso per lavoro subordinato entro 8 giorni lavorativi, deve presentarsi allo Sportello Unico per:
1. l’eventuale firma del contratto di lavoro;
2. il ritiro del certificato di attribuzione del codice fiscale;
3. il ritiro del modulo di richiesta del permesso di soggiorno;
4. firmare l’accordo di integrazione.
Poi, deve recarsi all’ufficio postale per spedire la richiesta del permesso di soggiorno.
Se il cittadino straniero possiede un visto d’ingresso per lavoro autonomo, motivi religiosi, missione, residenza elettiva, studio, vacanza lavoro entro 8 giorni lavorativi può rivolgersi al Patronato per:
1. la richiesta del permesso di soggiorno.
Dovrà poi recarsi all’ufficio postale per spedire la richiesta del permesso di soggiorno.
Se lo straniero si trova in Italia per motivi di: cure mediche, gara sportiva, motivi umanitari, asilo politico, minore età, giustizia, status apolide, integrazione minore, invito entro 8 giorni lavorativi deve presentarsi in Questura per:
1. la richiesta del permesso di soggiorno;
2. l’assegnazione del codice fiscale;
3. firmare l’accordo di integrazione solo se il permesso è di durata superiore a un anno e se la tipologia del permesso lo prevede.
I minori con visto per adozione o affidamento a scopo di adozione non devono richiedere il permesso di soggiorno.
Se lo straniero possiede un visto per turismo, affari e studio durata inferiore a tre mesi, è necessario dichiarare la presenza all’ufficio di polizia di frontiera. Oppure entro 8 giorni lavorativi deve presentarsi presso la Questura per la dichiarazione di presenza.
Infine con il permesso di soggiorno presso il comune di residenza si richiede:
1. iscrizione anagrafica;
2. carta d’identità.
Iscrizione anagrafica
L’iscrizione anagrafica si richiede entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.
Requisiti: permesso di soggiorno superiore a 3 mesi.
Documenti necessari per la richiesta:
– passaporto valido;
– permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
– codice fiscale;
– contratto di affitto registrato;
– autocertificazione dei metri quadrati calpestabili della propria abitazione (per chi presenta richiesta per la prima volta) oppure ricevuta di pagamento della tassa sui rifiuti inerente la nuova abitazione. Se si viene ospitati in una struttura di accoglienza o in una comunità, è necessaria invece la dichiarazione di residenza sottoscritta dal direttore o dal responsabile della struttura.
N.B.: Ci si può iscrivere all’anagrafe o cambiare residenza solo dopo la verifica da parte del Comune delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile.
Importante: la ricevuta del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, relativa al decreto flussi, è valida ai fini dell’iscrizione anagrafica.
Gli stranieri iscritti all’anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. L’anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero dandone comunicazione al questore. Per irreperibilità accertata entro 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno viene effettuata la cancellazione dall’anagrafe.
Idoneità alloggiativa
L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alle verifiche delle condizioni igienico-sanitarie dell’abitazione di residenza.
L’idoneità alloggiativa deve essere dimostrata tramite certificato di “idoneità alloggiativa” e parere igienico-sanitario rilasciati dall’ufficio tecnico del Comune di residenza.
La domanda può essere presentata anche da una terza persona munita di delega e fotocopia del documento di identità di colui che richiede il certificato di idoneità.
20/04/2016