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Arricchimento del vino, alcuni Consorzi dicono di no
Scritto il 26-09-2019 da Ufficio stampa | Categoria: vino
La pratica dell’arricchimento delle uve, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione nonché dei vini, è una pratica lecita che deve essere però autorizzata dalle Regioni, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della Legge n. 82/2006, qualora le condizioni climatiche ne giustificano il ricorso.
La Regione Piemonte ha deliberato di “autorizzare l’arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2019 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP), stabilendo l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2019, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, per un massimo di 1,5 % vol”
Sono escluse le seguenti DOCG: Barbera d’Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Barolo, Barbaresco, Roero e Dolcetto di Ovada superiore o Ovada, per le quali è stata richiesta dai rispettivi Consorzi di Tutela specifica esclusione