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Firmato dal Ministro Centinaio il decreto che istituisce il marchio identificativo del regime di qualità “Prodotto di montagna”.
Scritto il 07-08-2018 da Ufficio stampa | Categoria: montagna
È stato firmato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio il decreto che istituisce il marchio identificativo del regime di qualità “Prodotto di montagna”.
“Tutelare i prodotti di montagna – afferma il Ministro Gian Marco Centinaio – vuol dire premiare il lavoro di migliaia di piccole e medie imprese che contribuiscono a tenere viva l’economia del nostro Paese. Questo vuol dire anche riconoscere il valore sociale, ambientale e turistico di queste aree. Con questo marchio, inoltre, sempre nell’ottica della maggiore trasparenza e tracciabilità, sarà più facile per i consumatori riconoscere e scegliere queste produzioni Made in Italy”.
Il logo (verde, con una montagna stilizzata) può essere utilizzato sui prodotti previsti dal regime di qualità omonimo. L’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” è riservata alle materie prime che provengono essenzialmente dalle zone montane e agli alimenti trasformati, nel caso in cui la trasformazione, la stagionatura e la maturazione hanno luogo in montagna.
COSA PREVEDE IL DECRETO
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
L’indicazione facoltativa di qualità “prodotti di montagna” può essere applicata ai prodotti:
– ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone;
– o derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.
PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E DELL’APICOLTURA
L’indicazione può essere applicata ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.
INGREDIENTI UTILIZZATI
I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.
IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE
In merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell’olio di oliva, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.