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Vino biologico: pubblicate le norme attuative. Le Regioni possono concedere deroghe sull’utilizzo di anidride solforosa
Scritto il 24-07-2018 da Ufficio stampa | Categoria: Biologico
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il 27 giugno 2018, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 maggio 2018, recante “Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici”.
Nell’ultimo anno i ’ biovigneti’ hanno superato i 100 mila ettari di superficie a livello nazionale e le vendite nella Grande distribuzione hanno segnato un aumento superiore al 40%.
Il Decreto dispone che gli operatori del settore vitivinicolo biologico possono utilizzare prodotti non biologici, come concimi, additivi, ammendanti e quant’altro necessario alla coltivazione della vite, previa verifica che sul mercato non siano presenti prodotti e sostanze con gli stessi effetti ottenuti con metodo biologico o ottenuti da materie prime biologiche.
Solo in caso di impossibilità di reperire sul mercato i prodotti biologici, gli operatori potranno utilizzare quelli non certificati, mantenendo a disposizione delle autorità competenti e degli Organismi di controllo la specifica documentazione e le relative richieste.
Il Decreto ministeriale concede a Regioni e Provincie autonome di determinare i criteri che giustificano il ricorso a deroghe sull’utilizzo di anidride solforosa nel vino, in caso di accertate condizioni meteorologiche eccezionali, entro comunque il tenore massimo stabilito dalla normativa europea (100 mg/l per i vini rossi e 150 mg/l per i bianchi), tenendo conto delle apposite “Linee Guida” stabilite nel documento di indirizzo che dovrà essere adottato dal Mipaaf, in accordo con gli Enti locali, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Il quantitativo di solforosa nei vini biologici è stato uno degli argomenti di scontro tra l’Italia e i Paesi d’oltralpe nella fase di discussione sul regolamento Ue, perché considerati troppo alti. Le condizioni climatiche del nostro paese permettono di produrre vini con quantitativi di solfiti mediamente più bassi dei produttori d’oltralpe.
I singoli operatori avranno l’obbligo di comunicare agli Organismi di controllo competenti il ricorso alla deroga e di conservare la relativa documentazione, compresa l’autorizzazione regionale, per almeno cinque anni, con comunicazione a Regioni e Province Autonome entro il 30 giugno di ogni campagna vitivinicola annuale. Queste ultime saranno obbligate, entro 10 giorni, a informarne il Ministero con invio, entro la chiusura della campagna, dell’elenco aggiornato degli operatori che hanno usufruito della deroga.