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Il fabbricato resta rurale anche in caso di cessazione della partita Iva
Scritto il 19-04-2018 da Ufficio stampa | Categoria: burocrazia
La Direzione centrale Catasto dell’agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessazione della partiva Iva non comporta la cancellazione dell’annotazione di ruralità se continua a sussistere il rapporto di connessione tra attività agricola e fabbricati strumentali.
La “ruralità” del fabbricato strumentale, chiarisce La Direzione centrale Catasto dell’agenzia delle Entrate, è un dato “oggettivo” che dipende esclusivamente dalla destinazione dell’immobile allo svolgimento delle attività agricole; pertanto, la cancellazione dell’annotazione non può avvenire per il solo fatto che la partita Iva sia cessata, ma deve verificarsi la perdita dei requisiti oggettivi previsti dalla norma.
Prima di procedere all’eventuale cancellazione dell’annotazione attestante la ruralità, gli uffici devono trasmettere una comunicazione con l’esito dei controlli in modo tale da consentire al soggetto dichiarante di conservare l’annotazione fornendo adeguate prove della sussistenza della stessa.
Quindi se il proprietario di un fabbricato rurale lo concede in affitto ad altro imprenditore agricolo, non vi è alcun cambio di destinazione e pertanto i fabbricati rurali restano tali.