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I “nuovi voucher”
Scritto il 21-06-2017 da Ufficio stampa | Categoria: burocrazia
All’interno del disegno di legge della cosiddetta ‘manovrina’ è stato inserito un articolo che riguarda la “Disciplina delle prestazioni occasionali: Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale“. Le nuove norme si sono rese necessarie dopo il superamento della precedente normativa che regolava il lavoro accessorio, attraverso l’istituto dei cosiddetti voucher.
Il nuovo contratto di prestazioni occasionali può essere attivato e gestito esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Inps. Ciò garantisce una piena e generalizzata tracciabilità dei compensi, e con modalità semplificate di regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore.
Possono attivare i contratti di prestazione occasionale solo le piccole imprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, professionisti, non profit, amministrazioni pubbliche.
Ciascun utilizzatore può attivare in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti (per il settore agricolo il limite è di 6.666 euro). Il limite dei 5.000 euro annui vale anche per i lavoratori, mentre tra un singolo utilizzatore e un singolo prestatore l’entità economica delle prestazioni non può superare i 2.500 euro l’anno.
Le microimprese non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Nel caso in cui le prestazioni rese dal lavoratore in un anno presso lo stesso utilizzatore superino il compenso di 2.500 euro o la durata complessiva di 280 ore, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Le imprese del settore agricolo possono ricorrere solo al lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché alla tutela della salute e della sicurezza.
Il compenso orario minimo è pari a 9 euro netti mentre nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata. Il compenso non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
Riguardo alla tracciabilità nulla è cambiato rispetto alla comunicazione preventiva prevista per i voucher.
La Cia ha sempre sostenuto che l’abolizione della disciplina del lavoro accessorio (Voucher) avrebbe avuto delle conseguenze negative in particolare sulle realtà produttive meno strutturate, oltre a danneggiare tutti coloro che, in questi anni di crisi economica, hanno ottenuto grazie ai voucher un’utile integrazione al reddito. La proposta del contratto di prestazione occasionale presentata dal Governo non soddisfa pienamente le richieste avanzate da Cia anche se bisogna riconoscere che nella stesura del decreto si è tenuto conto delle specificità del settore agricolo.