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Pensioni 2017, le novità

Scritto il 05-01-2017 da Ufficio stampa | Categoria: burocrazia

Per l’Ape volontaria i lavoratori interessati devono avere almeno 63 anni di età e avere raggiunto l’anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (di norma 20 anni). L’anticipo copre al massimo tre anni e sette mesi e la pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’anticipo richiesto, deve risultare non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’Assicurazione generale obbligatoria (702,65 euro per il 2017). In altri termini, l’Ape è un prestito che viene concesso per dodici mensilità all’anno fino a quando l’interessato non avrà raggiunto il diritto a riscuotere la pensione di vecchiaia. È obbligatoria la polizza assicurativa contro il rischio di premorienza. Unitamente alla domanda di anticipo deve essere presentata anche la domanda di pensione. Una volta che sarà perfezionato l’iter amministrativo, le domande non saranno più revocabili e il recesso sarà possibile fino a quando il lavoratore non avrà espressamente accettato il “prestito”.

L’Inps curerà l’istruttoria, mentre tra i Ministeri competenti e le associazioni dei bancari e delle assicurazioni saranno stipulate apposite convenzioni con il fine di mitigare i costi dell’operazione.

L’Ape è esente da Irpef. Sugli interessi del finanziamento e del premio assicurativo sarà, invece, riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo, pari a un ventesimo dei costi pattuiti nei relativi contratti.

Oltre all’anticipo volontario, è previsto anche un anticipo con “valore sociale”, il cui importo però non può superare i 1.500 euro. Nella tutela ricadono coloro che si trovano in uno stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, oppure che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa, nonché coloro che hanno effettuato una risoluzione consensuale e che hanno completato integralmente la prestazione spettante per lo stato di disoccupazione da almeno tre mesi. La seconda categoria riguarda coloro che, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, assistono il coniuge o un parente entro il primo grado convivente con handicap in situazione di gravità.

A seguire, l’Ape sociale può essere richiesta anche da coloro che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa con una invalidità civile non inferiore al 74 per cento. In questi primi tre casi, gli interessati debbono vantare almeno 30 anni di contribuzione. Infine ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni continuativi attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose – definite in un apposito elenco – è richiesta un’anzianità contributiva di 36 anni.

L’Ape sociale non spetta ai soggetti titolari di pensione diretta ed è comunque subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa.

Per coloro che sono iscritti a forme di previdenza integrativa, infine, è possibile accedere anticipatamente alla prestazione allo scopo di incrementare l’importo dell’Ape facendo ricorso alla Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita).

LE GESTIONI PREVIDENZIALI

Cumulo esteso alle pensioni anticipate

Interessanti sono le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al cumulo gratuito delle contribuzioni accreditate nelle diverse gestioni previdenziali.

Il cumulo consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata dell’Inps, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

Tale possibilità può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto in una delle predette gestioni. La facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è finalizzata a consentire ai lavoratori iscritti presso le citate forme di assicurazione il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Dal 2017 il cumulo è stato esteso anche ai trattamenti pensionistici anticipati con 41 anni 10 mesi di contributi per le lavoratrici, 42 anni 10 mesi per gli uomini. Tali requisiti dal 2019 saranno oggetto di ulteriore adeguamento alla speranza di vita.

Tuttavia, con riferimento ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni e al personale degli enti pubblici di ricerca che si avvalgono del cumulo modificato dal 2017, è previsto che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio/rapporto decorreranno dal compimento dell’età prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (e quindi 66 anni 7 mesi fino al 31 dicembre 2018).

Inoltre è stata introdotta una disciplina transitoria volta a regolare gli eventuali recessi per coloro che hanno ricongiunzioni in corso. La domanda potrà essere presentata – entro dodici mesi – solo da coloro che non hanno perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. Tuttavia la restituzione sarà effettuata dopo 12 mesi dalla richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. È precluso il recesso qualora la ricongiunzione abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

La possibilità di recesso è stata prevista anche per coloro che hanno manifestato la volontà di accedere alla pensione facendo ricorso alla totalizzazione nazionale. Anche in questo caso la rinuncia può avvenire a condizione che il procedimento amministrativo non sia ancora concluso. Infatti il cumulo contributivo si presenta come alternativa alla totalizzazione.

Si ricorda che in regime di totalizzazione i pro rata pensionistici vengono calcolati con le regole del sistema contributivo puro salvo che, in una delle gestioni, non si sia perfezionato un diritto autonomo a pensione, nel qual caso, limitatamente a tale gestione, sarà applicato il criterio di calcolo proprio (retributivo/misto).

In regime di cumulo i pro quota vengono calcolati con riferimento alle anzianità contributive e alle retribuzioni e contribuzioni accreditate nelle singole gestioni. Fino alla fine del 2016 non era possibile utilizzare i contributi accreditati presso le Casse dei libero professionisti (ancorché la loro presenza non costituisse ostacolo all’utilizzo del cumulo in presenza di almeno due ulteriori contribuzioni). Inoltre può esercitarsi il nuovo cumulo anche se in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso sia stato raggiunto un diritto autonomo a pensione.

INTEGRAZIONE A LUGLIO

Quattordicesima, si allarga la platea degli aventi diritto

Dal 2017 viene estesa la platea dei potenziali beneficiari della somma aggiuntiva di pensione nota anche come quattordicesima.

L’erogazione è collegata a determinate condizioni reddituali personali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

La somma aggiuntiva, erogata a luglio, è determinata in funzione dell’anzianità contributiva complessiva accreditata nella gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Per le pensioni liquidate in regime internazionale si tiene conto solo della contribuzione italiana.

Si deve tener conto del reddito complessivo individuale. Fino al 2016 la quattordicesima spettava solo a coloro che possedevano un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo a carico dell’Ago (9.786,86 euro annui lordi per il 2016), mentre dal 2017 viene estesa anche a coloro che rientrano in un reddito fino a due volte il predetto trattamento minimo.

Inoltre la somma cresce in funzione degli anni di contribuzione. Per i pensionati che possiedono redditi fino a 9.786,86 euro annui lordi, con 15 anni di contribuzione (18 per i lavoratori autonomi) dal 2017 spetteranno 437 euro all’anno, mentre se l’anzianità contributiva è compresa tra i 16 e i 25 anni (tra 19 e 28 per gli autonomi) l’assegno aumenta a 546 euro. Per anzianità contributive superiori l’aumento è di 655 euro. I pensionati con reddito superiore e comunque entro i 13.049,14 euro annui lordi – che fino al 2016 non hanno goduto di alcuna quota aggiuntiva – avranno diritto a 336 euro se possono vantare fino a 15 anni di contribuzione (18 per gli autonomi), 420 euro se hanno tra 16 e 25 anni di contribuzione (tra 19 e 28 per gli autonomi) e 504 euro per anzianità contributive superiori. Nel caso in cui il reddito dovesse risultare superiore ai valori soglia ma inferiore a tali limiti incrementati della somma aggiuntiva, l’importo della quattordicesima è comunque attribuito fino a concorrenza dei predetti limiti maggiorati.

L’aumento della platea dei beneficiari dovrebbe riguardare circa 1,25 milioni di pensionati che godono di una pensione compresa tra 1,5 e 2 volte il minimo Inps, i quali si vanno ad aggiungere agli altri 2 milioni di pensionati con reddito al di sotto di 1,5 volte il trattamento minimo.

Il reddito da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso nel caso di prima erogazione, compreso coloro che non hanno mai percepito la somma aggiuntiva. Negli altri casi si fa riferimento al reddito dell’anno precedente. Ne deriva che l’erogazione è effettuata in via provvisoria e l’effettivo diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

Dal 2017 viene ampliata la detrazione fiscale spettante ai pensionati di età inferiore a 75 anni, così da garantire un reddito privo di tassazione se non superiore a 8.125 euro annuo. Il beneficio medio annuo per i circa sei milioni di pensionati si attesa sui 45 euro, con una punta di 74 euro nei confronti dei pensionati con reddito da pensione compreso tra i 7.750 e i 15.000 euro annui lordi.

Il Sole 24 Ore – 4 gennaio 2017

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