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Lavoro agricolo, le collaborazioni di parenti ed affini fino al quarto grado
Scritto il 29-06-2016 da Ufficio stampa | Categoria: burocrazia
L’art. 74 del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276 prevede una specifica disciplina per l’aiuto occasionale prestato dai parenti nell’impresa agricola. Queste prestazioni non sono riconducibili né allo schema del lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo: ne consegue che le stesse non fanno sorgere alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali e pertanto non sussiste obbligo di denuncia all’Istituto.
La disciplina si applica a tutte le imprese agricole, a prescindere dalla qualifica posseduta dall’imprenditore.
Ovviamente, le prestazioni in esame non comportano alcun obbligo da parte del titolare dell’impresa solo se corrispondono a quanto indicato nella norma, con particolare riferimento alle caratteristiche delle prestazioni.
Tali collaboratori non hanno alcuna copertura assicurativa Inail.
1) Le prestazioni devono essere svolte da parenti e affini non oltre il quarto grado. La parentela e l’affinità devono essere riferiti esclusivamente al titolare dell’impresa.
2) Le prestazioni devono essere svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo: la prestazione deve essere resa senza carattere di abitualità, in via eccezionale e straordinaria, anche ripetutamente nel corso dell’anno, ma sempre per brevi intervalli di tempo.
3) Le prestazioni devono essere svolte esclusivamente a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale: qualora la prestazione sia fornita in esecuzione di una obbligazione giuridica, non sussistono gli estremi del lavoro occasionale.
4) Le prestazioni devono essere gratuite, ovvero senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento (ad es. vitto e alloggio) e di esecuzione dei lavori (ad es. spese per l’acquisto di mezzi).
Per qualsivoglia persona sono parenti:
di 1° grado, i genitori e i figli;
di 2° grado, i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
di 3° grado, i bisnonni, gli zii (fratelli e sorelle dei genitori), i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di 2° grado;
di 4° grado, i prozii (fratelli e sorelle dei nonni), i cugini (i figli degli zii) e i pronipoti (figli dei figli di fratelli e sorelle).
Quanto agli affini, questi sono i parenti del coniuge, ed il grado di affinità è lo stesso con cui questi soggetti sono parenti del coniuge. Per qualsivoglia persona sono dunque affini:
di 1° grado, i suoceri (genitori del coniuge);
di 2° grado, i nonni del coniuge, i cognati (fratelli e sorelle del coniuge);
di 3° grado, i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge (fratelli e sorelle dei suoceri), i nipoti intesi come figli dei cognati;
di 4° grado, i prozii dei coniuge, i cugini del coniuge, i pronipoti (figli dei figli dei cognati).