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GUIDA E PATENTE TRATTORI, COSA FARE NEL 2016
Scritto il 07-01-2016 da Ufficio stampa | Categoria: burocrazia
A partire dal 1 gennaio 2016 è opportuno in sede di circolazione stradale disporre, ai fini di eventuali controlli, non solo della patente di guida ma anche dell’abilitazione all’uso del trattore che può essere sostituita dall’autocertificazione in caso di possesso di esperienza biennale nell’uso del trattore, in attesa di frequentare il corso di aggiornamento entro il 13 marzo 2017.
Chi si accinga ad utilizzare il trattore e le altre attrezzature individuate al punto 1 dell’Allegato A dell’Accordo 22 febbraio 2012 (piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra), per le prima volta, da ora deve prima effettuare l’apposito corso, mentre chi ha esperienza ha appunto tempo fino al 2017 per seguire il corso di aggiornamento che avrà poi validità quinquennale.
E’ bene ribadire che se prima l’autocertificazione non andava esibita ed era sufficiente conservarla in azienda insieme agli altri documenti relativi alla sicurezza sul lavoro, con il nuovo anno è meglio portarla con sé. A far data dal 1 gennaio 2016 è dunque necessario prestare attenzione al rispetto dell’obbligo del patentino non solo in ambito lavorativo ma anche in sede di circolazione stradale.
I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2015 erano incaricati dell’uso delle attrezzature, che non hanno l’esperienza biennale e non hanno svolto già specifici corsi di formazione, devono effettuare il corso base teorico pratico entro il 31 dicembre 2017.
Sono, infine, soggetti all’obbligo di abilitazione anche coloro che effettuano un uso saltuario delle attrezzature, mentre l’abilitazione non è necessaria nel caso non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro.