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CHI FA AGRITURISMO DEVE ESSERE UN IMPRENDITORE AGRICOLO, LO HA STABILITO LA CORTE DI CASSAZIONE. NON CI POSSONO ESSERE ECCEZIONI
Scritto il 18-08-2015 da Ufficio stampa | Categoria: Agriturismo e turismo
Chi fa agriturismo deve essere principalmente un imprenditore agricolo e l’attività di ricezione e di ospitalità non può prevalere sul suo “core business”. Lo ha stabilito la Cassazione respingendo un ricorso contro la sentenza della Corte d’appello che aveva dato partita vinta all’Inps che aveva reclamato da un imprenditore agricolo i contributi previsti per i commercianti.
La decisione della Corte di Cassazione si è basata su diverse considerazioni: il quantitativo di merce acquistata da terzi, da parte dell’azienda che aveva presentato ricorso, era superiore a quella prodotta dall’azienda, il lavoro svolto dal ricorrente nell’azienda agricola era minore rispetto a quello prestato dai familiari e da terzi, il reddito dell’attività di ristorazione era maggiore di quello ricavato con il fondo e anche il tempo dedicato agli ospiti era superava quello riservato alla campagna.
In altre parole: l’imprenditore agricolo può utilizzare l’azienda per fare agriturismo a patto che si tratti di un uso connesso. Le cose cambiano quando accogliere ospiti e “sfamarli” diventa la maggiore fonte di reddito, si assume personale anche esterno alla famiglia e si fa una sostanziosa spesa al supermercato anziché scendere in campo.
Le singole leggi regionali si devono muovere all’interno della cornice fornita dalle norme statali e dal codice civile che, con l’articolo 2135, detta la nozione di imprenditore agricolo, status necessario per “aprire” il proprio fondo ai turisti.